Valido il DURC con importi dovuti al'INPS e all'INAIL al di sotto di 150 €


Pubblicato il 2021-05-15

Autore: Dott. Adriano Butera - Dottore Commercialista e Revisore Legale


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L’INPS - con Messaggio 19 gennaio 2021, n. 213 (non ancora pubblicato sul sito istituzionale) - ha fornito alcuni chiarimenti riguardo le corrette modalità di applicazione del criterio dello scostamento non grave, ex art. 3, comma 3 , D.M. 30 gennaio 2015, in materia di verifica della regolarità̀ contributiva, con riferimento a ciascuno degli enti chiamati ad effettuare la verifica.

Al riguardo, l’Istituto ha precisato che non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate in ciascuna Gestione nella quale l’omissione risulti pari o inferiore ad € 150,00, comprensivi di eventuali accessori di legge.

La rilevanza della condizione dello scostamento opera con riguardo al momento in cui viene generato in automatico dal sistema l’esito della verifica all’atto dell’interrogazione.

Il criterio dello scostamento non grave viene, dunque, valutato tenendo conto del valore “fotografato” al momento dell’effettuazione della verifica automatizzata con riguardo all’esito di regolarità contributiva definito per ogni singola Gestione nella quale l’omissione fino alla predetta misura è stata rilevata.

Ma cos'è il DURC ?

Il D.U.R.C.,  acronimo di Documento Unico di Regolarità Contributiva, è un certificato unico che attesta la regolarità di un’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento

Per ottenere questo documento le imprese effettuano un’unica richiesta di rilascio della regolarità contributiva ad uno degli enti citati, anziché tre richieste (ciascuna per ogni ente) come avveniva in passato.

In cosa consiste la regolarità contributiva pervista nel D.U.R.C.?

La regolarità contributiva è intesa comei la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all’intera situazione aziendale.

La Legge n. 266/2002 ed il Decreto Legislativo n. 276/2003 hanno stabilito che INPS, INAIL e Casse Edili stipulino convenzioni al fine del rilascio di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

In data 3 dicembre 2003 è stata stipulata una prima convenzione tra Inps e Inail e, successivamente, in occasione dell'ampliamento dell'obbligo di certificazione-DURC anche in caso di affidamento di lavori da parte di committenti privati, in data 15 aprile 2004 è stata sottoscritta una seconda convenzione tra Inps, Inail e Casse Edili che ha regolamentato, in particolare, il settore dei lavori in edilizia.

Chi può fare richiesta del DURC ?

Possono procedere a richiedere il DURC

  • l’impresa, anche attraverso i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria provviste di delega (cd. intermediari);
  • le Pubbliche Amministrazioni appaltanti;
  • gli Enti privati a rilevanza pubblica appaltanti;
  • le SOA (Società Organismi Attestazione - Società di attestazione e qualificazione delle aziende con il compito istituzionale di accertare ed attestare l'esistenza, nei soggetti esecutori di lavori pubblici, dei necessari elementi di qualificazione, tra cui quello della regolarità contributiva (art.8 co. 3 Legge n.109/1994).

Perchè e quando si richiede il D.U.R.C.?

Diverse sono le motivazioni per il quale viene richiesto il DURC . Per citarne  le principali abbiamo:

  • per tutti gli appalti pubblici, intendendo non solo gli appalti di lavori pubblici in senso stretto (Legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni), ma anche gli appalti di servizi e forniture ( D.Leg.vi n. 358/92 e n. 157/95 e successivi), nelle seguenti fasi:
  • In fase di partecipazione, per la verifica di eventuali autodichiarazioni;
  • Per l'aggiudicazione dell'appalto, ove pretesa;
  • Per la stipula del contratto;
  • Per il pagamento degli stati di avanzamento lavori e delle fatture;
  • Per il collaudo e il pagamento del saldo finale.
  • Per la gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione.
  • Per i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di concessione ovvero a denuncia inizio attività (DIA), prima dell'inizio dei lavori;
  • Per il rilascio dell' attestazione SOA;
  • Per l'iscrizione all'Albo dei Fornitori;
  • Per l'assegnazione di agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni, ove previsto dalle normative specifiche.
  • Per la richiesta di contributi pubblici, ove pretesa
  • Per la richiesta del Credito di imposta per il mezzogiorno

Quanto dura la validità del DURC?

Il certificato di Regolarità Contributiva una volta emesso avrà una validità di 120 giorni dalla data di effettuazione della richiesta.

Ricordiamo che per l'anno 2020, secondo quanto previsto decreto Cura Italia L.27/2020, i DURC online con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità fino al prossimo 29 ottobre, senza necessità di procedere ad una nuova interrogazione.

Come si richiede il D.U.R.C.?

Dal 1° luglio 2015 chiunque abbia interesse a richiedere il DURC, con un'unica interrogazione e in tempo reale, la regolarità contributiva di un’impresa nei confronti di Inps, Inail e Casse edili,(per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato alle attività dell'edilizia).

Il documento di regolarità contributiva deve essere richiesto tramite il servizio “Durc On Line” accessibile sia attraverso l'INPS che attraverso INAIL, indicando il codice fiscale del soggetto da verificare e l’indirizzo Pec al quale ricevere le notizie relative allo stato della richiesta.

Se, in base ai requisiti di regolarità contributiva stabiliti dal decreto ministeriale del 30 gennaio 2015, il soggetto è regolare, l’esito positivo della verifica ha validità di 120 giorni dalla data dell’interrogazione. In tal caso i sistemi generano un documento in formato pdf denominato Durc On Line. Se, invece, per il soggetto di cui si deve verificare la regolarità è stato già emesso un Durc On Line in corso di validità, il servizio rinvia allo stesso documento.
 

Cosa succede se al momento della richiesta del DURC non vi è regolarità contributiva?

Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale, l'Inps, l'Inail e le Casse edili trasmettono tramite Pec, all’interessato (impresa, lavoratore autonomo, ecc.) o al soggetto da esso delegato, ai sensi dell’art. 1 della legge 12/1979, l’invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli enti tenuti al controllo. L’invito a regolarizzare contiene anche la richiesta di fornire ogni elemento utile per l’esito positivo della verifica. L'interessato può regolarizzare la propria posizione e/o fornire gli elementi utili richiesti entro il termine di 15 giorni dalla notifica dell'invito.

L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.

In caso di mancata regolarizzazione, e comunque entro il trentesimo giorno dall’interrogazione, la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l’interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità.
In caso di irregolarità contributiva le stazioni appaltanti e le amministrazioni procedenti devono attivare il procedimento previsto dall’art. 31, commi 3 e 8-bis del decreto legge 69/2013 convertito dalla legge 98/2013 con pagamento diretto delle somme agli enti previdenziali.

Cosa vuol dire DURC in verifica?

A volte nel richiedere il DURC si può ricevere la risposta "DURC in verifica" che sta a significare che gli uffici stanno verificando i dati. Molto spesso questa dicitura preannucia qualche irregolarità.

Come si riceve il DURC?

Una volte effettuata la richiesta , il DURC , cosi come l'avviso di irregolarità, verrà inviato in formato pdf nella mail PEC indicata nel modulo di richiesta.E’ possibile chiedere una ristampa del DURC presso qualsiasi struttura INPS, INAIL e Casse Edili.

Le imprese senza dipendenti e i lavoratori autonomi possono richiedere il DURC?

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base del decreto legislativo n° 494/1996, art. 3, comma 8 (norma, per altro, abrogata dal d. lg.vo 81/2008 art. 304 co1 lett. a come integrato dal d. lg.vo 106/2009), con nota del 5 dicembre 2005 prot. 2988 e successiva nota del 22 dicembre 2005 prot. 3144, ha fornito un orientamento che consente di distinguere, in materia di regolarità contributiva, la condizione del lavoratore autonomo che opera con e senza dipendenti:

  • l'azienda artigiana senza dipendenti (anche se opera  con familiari iscritti alla Gestione autonoma degli Artigiani come collaboratori) ha l'obbligo di dimostrare solo l'idoneità tecnico-amministrativa ma non la regolarità contributiva;
  • l'azienda artigiana con dipendenti che opera anche con familiari iscritti alla Gestione autonoma degli Artigiani come collaboratori,  ha l'obbligo di dimostrare non solo la regolarità contributiva riguardo ai dipendenti ma anche quella della contribuzione che è tenuto a versare per i  collaboratori familiari;
  • l'azienda artigiana con dipendenti sia che eserciti individualmente, sia che svolga l’attività in forma societaria, ha l'obbligo di dimostrare la regolarità contributiva.

Tuttavia,  indipendentemente dalla ricorrenza dell’obbligo di dimostrare la regolarità, l'Inps in qualità di “Amministrazione certificante” secondo la definizione dell’art. 1 comma 1 lett. P) del D.P.R. n. 445/2000, è tenuto a rilasciare la certificazione ove sia richiesta (circ. 9/2006).

Quali sono i requisiti per ottenere il DURC?

L'INPS, l'INAIL e la Cassa Edile sono tenuti a verificare la regolarità dell'impresa sulla base della rispettiva normativa di riferimento rilevati alla data indicata nella richiesta e, ove questa manchi, alla data di redazione del certificato, purché nei termini stabiliti per il rilascio o per la formazione del silenzio assenso.
Per la verifica dell’autocertificazione, è necessario che la regolarità sussista alla data in cui l’azienda ha dichiarato la propria situazione, essendo irrilevanti eventuali regolarizzazioni avvenute successivamente.

Per l' INAIL L’azienda è regolare quando:

  • risulta titolare di codice cliente con PAT attive;
  • ha regolarmente dichiarato le retribuzioni imponibili in misura congrua rispetto ai lavori svolti ed alla dimensione aziendale;
  • ha versato quanto dovuto per premi ed accessori.

L’impresa è altresì da intendersi regolare quando:

  • il rischio assicurato corrisponde, per natura ed entità, a quello proprio dell’appalto;
  • vi sia richiesta di rateazione accolta favorevolmente dal responsabile della struttura ovvero, nel caso di competenza superiore, sia stato dallo stesso responsabile inoltrato motivato parere favorevole;
  • vi siano sospensioni dei pagamenti previste da disposizioni legislative (es. calamità naturali, condoni, emersione) ovvero da norme speciali (es. art. 45, comma 2, del DPR 30 giugno 1965 n. 1124);
  • siano state effettuate compensazioni su modello di pagamento unificato F24, ovvero la struttura verifichi che l’azienda è creditrice di importi a qualsiasi altro titolo compensabili;
  • vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella in via amministrativa o a seguito di ricorso giudiziario;
  • per i crediti non iscritti a ruolo, in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità potrà essere dichiarata unicamente qualora il ricorso verta su questioni controverse o interpretative, sia adeguatamente motivato e non sia manifestamente presentato a scopi dilatori o pretestuosi;
  • in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità potrà essere dichiarata, in considerazione della disposizione contenuta nell’art. 24 del D.lgs. 26.02.1999 n. 46, secondo la quale l’accertamento effettuato dall’ufficio ed impugnato dinanzi all’autorità giudiziaria consente l’iscrizione a ruolo solo in presenza di un provvedimento esecutivo del giudice.

N.B.: Per l’INAIL, il modulo di richiesta del DURC può essere utilizzato anche per effettuare contestualmente a tale richiesta la denuncia di nuovo lavoro.

Nel caso specifico del subappalto, l’impresa subappaltatrice deve possedere, ai fini della regolarità contributiva, i medesimi requisiti generali e speciali di qualificazione previsti per l’impresa appaltatrice e, pertanto, il certificato dovrà essere rilasciato sull’intera situazione aziendale. Nel caso di subappalto, l’impossibilità di dichiarare la propria regolarità per l’impresa subappaltatrice discende dalla natura privatistica del rapporto (appaltatrice-subappaltatrice) nonché da oggettive esigenze di rigore e di interesse pubblico.

Che cosa è il D.U.R.C. Interno?

La l.296 del 27.12.2006 (l. finanziaria 2007), ai commi 1175 e 1776 dell'art.1, ha introdotto, a decorrere dal 1° luglio 2007, l'obbligo dell'attestazione della regolarità contributiva anche per la fruizione dei benefici normativi e contributivi connessi al versamento della contribuzione per i lavoratori dipendenti.
Possono, pertanto, attualmente essere considerate esistenti due distinte tipologie di DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva):

il DURC richiesto e concesso (con le modalità sin qui esposte) da datori di lavoro dipendente e lavoratori autonomi ai tradizionali fini di partecipazione ad appalti di lavori, appalti di servizi e forniture e per l'effettuazione di lavori privati in edilizia
il DURC richiesto dai soli datori di lavoro dipendente ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi (cd. DURC interno)

Il procedimento per il rilascio del DURC interno nasce dalla semplice presentazione del modello DM nel quale il datore di lavoro esponga, nel relativo quado B/C, codici contributivi relativi all'applicazione di sgravi contributivi. La mera esposizione di tale codici vale, infatti, quale richiesta di applicazione degli sgravi medesimi. In tal caso, qualora l'Inps sia contemporaneamente soggetto impositore dell'obbigo contributivo e soggetto erogatore dello sgravio, nessuna documentazione verrà emessa e lo sgravio, dopo l'accertamento del'effettiva regolarità contributiva dell'azienda, si intenderà correttamente applicato (donde la denominazione di "interno" riservata alla nuova tipologia di DURC). In caso di diniego, l'azienda verrà invece sollecitata, mediante emissione di apposita nota di rettifica, alla regolarizzazione contributiva per il recupero dei benefici indebitamente fruiti.

I professionisti (avvocati, ingegneri, architetti ecc.) possono richiedere il DURC?

Inail e INPS rilasciano il DURC solo in presenza di professionisti anche assuntori di mano d'opera. Nel caso di professionisti come avvocati, ingengeri, architetti, commercialisti, geometri, agronomi, medici ecc, l'INPS non rilascerà il DURC . Questi stessi professionisti potranno però richiedere un documento che attesti la regolarità contributiva direttamente alla propria cassa previdenziale di appartenenza ( Cassa Forense, Inarcassa, ENPAM,EPAP, CNAPDC ecc).

Come viene recapitato dall'INAIL il DURC?

Dal 2 settembre 2013, sia per le pubbliche amministrazioni che per le imprese, il DURC sarà recapitato esclusivamente via PEC agli indirizzi che gli utenti dovranno obbligatoriamente indicare nella richiesta.


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