Prestazioni occasionali: dal 2022 obbligatoria la comunicazione di inizio preventiva.


Pubblicato il 2022-01-22

Autore: Dott. Adriano Butera - Dottore Commercialista e Revisore Legale


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Prestazioni occasionali 2022: obbligatoria la comunicazione di inizio preventiva. Con l' art. 13 del Decreto Legge n. 146/2021 conv. da Legge n. 215/2021 è stato stabilito che a far data dal 21 dicembre 2021 sarà obbligatoria, in caso di prestazione occasionale,comunicare l'avvio della prestazione occasionale  all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente. Le comunicazioni andranno pertanto inviate agli indirizzi di posta elettronica (non certificata) degli Ispettorati Territoriali del Lavoro competenti per ambito territoriale, nelle more della imminente attivazione di caselle di posta dedicate, di cui sarà data notizia, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento Lavoro.

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota n. 29 del 11/01/2022 ha chiarito che l’obbligo in questione riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della nota del MLPS. Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data di emanazione della nota del MLPS, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, stante l’assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione andrà effettuata entro i prossimi 7 giorni di calendario e cioè entro il 18 gennaio p.v. compreso.

Resta fermo il regime ordinario per i rapporti avviati successivamente alla data di pubblicazione della nota, secondo cui la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

Come fare la comunicazione di inzio della prestazione occasionale?

Per iniziare la prestazione lavorativa occasionale occorrerà compilare la scheda di comunicazione ed inviarla agli ispettorati sia in formato .doc che .pdf. La Regione Sicilia ha predisposto la scheda da inviare ai vari ispettorati.

Per scaricare la scheda da utilizzare per le comunicazioni agli Ispettorati in formato .pdf clicca qui

Per scaricare la scheda da utilizzare per le comunicazioni agli Ispettorati in formato .doc (word) clicca qui

 

Il testo tipo della comunicazione di inizio prestazione occasionale è:

 

Scheda comunicazione lavoro autonomo occasionale All. 1 al Comunicato n. 2/2022 (prot. n. 1375 del 14/01/2022)

All’ Ispettorato Territoriale del Lavoro di ........................................... e- mail: .................................

Ai sensi di quanto previsto dal nuovo articolo 14, comma 1, del TU Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81), si comunica l’avvio di una prestazione di lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell’articolo 2222 c.c., tra:

COMMITTENTE

Sede legale ______________Partita IVA/C.F.________________ Luogo di lavoro________________

LAVORATORE
Nato a_________il_________Residente in_______________

per lo svolgimento della seguente attività (descrizione
sintetica)________________________________________________________________________
che inizierà il ______________________ e terminerà il ____________________________________.
A fronte della suddetta prestazione il collaboratore riceverà un compenso complessivo pari a
€_________________, al lordo della ritenuta d’acconto del 20%.
Si precisa che:
- La prestazione riguarda funzioni non rientranti nell’ordinaria attività svolta dal committente.
- L’incarico sarà svolto dal collaboratore in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione, né di luogo e né di orario, potendo autodeterminare i propri ritmi di
lavoro e senza l’inserimento nell’organizzazione gerarchica del Committente.
Il Committente

A quale indirizzo email va inviata la comunicazione di inizio lavoro occasionale?

Per la regione Sicilia l'elenco dell'indirizzo email di ciascun ispettorato del lavoro territoriale a cui inviare la comunicazione di inizio prestazione occasionale è il seguente:

  • ispettorato territoriale Agrigento - itl.ag.occasionali@regione.sicilia.it
  • ispettorato territoriale Caltanissetta - itl.cl.occasionali@regione.sicilia.it
  • ispettorato territoriale Catania - itl.ct.occasionali@regione.sicilia.it
  • ispettorato territoriale Enna - itl.en.occasionali@regione.sicilia.it
  • ispettorato territoriale Messina - itl.me.occasionali@regione.sicilia.it
  • ispettorato territoriale Palermo - itl.pa.occasionali@regione.sicilia.it
  • ispettorato territoriale Ragusa - itl.rg.occasionali@regione.sicilia.it
  • ispettorato territoriale Siracusa - itl.sr.occasionali@regione.sicilia.it
  • ispettorato territoriale Trapani - itl.tp.occasionali@regione.sicilia.it

Quali sanzioni in caso di mancata comunicazione di inizio prestazione occasionale?

La mancata comunicazione dell'inizio della prestazione occasionale comporta per l'azienda una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale. I lavoratori occasionali per i quali non si è provveduto alla  comunicazione di inizio rientrano anche nel conteggio dei lavoratori irregolari in caso di ispezioni , a seguito delle quali in caso di superamento della soglia del 10%,  l'ispettorato puo disporre la sospensione dell'attività produttiva.

Ma che cosa è la prestazione di lavoro occasionale?

La prestazione di lavoro autonomo occasionale rientra nella categoria del lavoro autonomo, in cui il lavoratore che  svolge dietro corrispettivo, in modo occasionale e quindi senza continuità, un'attività che alle volte ha il carattere di saltuarietà. Si tratta quindi di un'attività caratterizzata dall'assenza di abitualità, professionalità, continuità e coordinazione e svolta al di fuori dell'abituale mansione .

F.A.Q. prestazioni occasionali 2022

Vi riportiamo di seguito le F.A.Q. rilasciate nella nota congiunta del 27/01/2022 del Ministero del Lavoro e dell'Ispettorato nazionale del Lavoro .

1.Gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale sono ricompresi nell’ambito di applicazione soggettiva dell’art. dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021), concernente l’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali?
No, in quanto, come chiarito con la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e INL prot. n.29 dell’11.01.2022 “.... il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori”. Tuttavia, laddove tali Enti svolgano, anche in via marginale, un’attività d’impresa – il cui esercizio è ammesso dal prevalente orientamento giurisprudenziale – sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo
con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell’attività imprenditoriale.

2.Le aziende di vendita diretta a domicilio sono escluse dall’ambito di applicazione della normativa in materia di comunicazione preventiva di lavoratore autonomo occasionale per la figura dell’incaricato alla vendita occasionale?
Si, in quanto l’obbligo in questione interessa esclusivamente i lavoratori autonomi occasionali inquadrabili nella definizione contenuta nell’art. 2222 c.c. e sottoposti al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986 (v. nota citata prot. n. 29 dell’11.01.2022). Nel caso in esame, l’attività è invece inquadrabile nell’ambito dei redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. i) in quanto, come chiarito con la risoluzione del 12 luglio 1995 prot. 180 del Ministero delle Finanze, “sembra evidente che la stessa (...) configuri attività commerciale, la quale può essere svolta in modo abituale o in maniera occasionale”.

3. La prestazione resa dal procacciatore d’affari occasionale rientra nell’ambito di applicazione dell’obbligo di comunicazione ex art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?
No, in quanto i redditi prodotti dal procacciatore d’affari occasionale rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 67, comma 1, lett. i), del D.P.R. n. 917/1986, in termini analoghi rispetto a quanto indicato alla FAQ n. 2.

4.La pubblica amministrazione e/o gli enti pubblici non economici sono esonerati dall'adempimento della comunicazione preventiva di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?
Si, in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori, con conseguente esclusione della pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti pubblici non economici secondo l’elencazione rinvenibile nell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.

5. I lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale possono essere esclusi dall’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?
Come chiarito con la citata nota prot. n. 29 dell’11.01.2022, le prestazioni escluse dall’obbligo di comunicazione sono tra l’altro quelle riconducibili alla disciplina contenuta negli artt. 2229 e ss. c.c. In ragione della ratio della norma volta a “...contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia
contrattuale” e della sua collocazione all’interno della disciplina sul provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, si ritiene che siano comunque escluse dall’obbligo comunicazionale le prestazioni di natura prettamente intellettuale. Pertanto, possono essere esclusi, a mero titolo esemplificativo, i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi.

6. L’adempimento di cui all’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 va effettuato nell’ipotesi in cui la prestazione lavorativa venga resa da remoto con modalità telematica dall’abitazione/ufficio del prestatore di lavoro?
Di per sé il luogo di lavoro non costituisce una scriminante dell’obbligo di comunicazione, fermo restando che, qualora l’attività rientri nell’ambito delle prestazioni intellettuali, troveranno applicazione le indicazioni di cui alla FAQ n. 5.

7. Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo vanno comunicate ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?
No, nella misura in cui i lavoratori autonomi dello spettacolo siano già oggetto degli specifici obblighi di comunicazione individuati dall’art. 6 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947.

8. Le Fondazioni ITS che erogano percorsi formativi professionalizzanti e che, nell’espletamento della loro attività istituzionale, in taluni casi, si avvalgono dell’attività di lavoratori autonomi occasionali devono assolvere all’obbligo comunicazionale di cui all’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?
No, nella misura in cui l’attività istituzionale di cui trattasi non è qualificabile quale attività di impresa.

9. L’obbligo comunicazionale riguarda anche le prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore delle ASD e SSD?
No, in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori, con conseguente esclusione delle ASD e SSD che operano senza finalità di lucro.

10. Gli studi professionali che si avvolgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale sono tenuti all’obbligo comunicazionale di cui all’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?
Gli studi professionali, ove non organizzati in forma di impresa, non sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cui al citato art. 14, comma 1, in quanto, come già chiarito, la norma si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori.

(Aggiornamento del 29/01/2022)


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