Gestione separata INPS 2021: stabilite le nuove aliquote


Pubblicato il 2021-02-05

Autore: Dott. Adriano Butera - Dottore Commercialista e Revisore Legale


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Con la circolare INPS 5 febbraio 2021, n. 12, l'INPS ha comunicato le aliquote e il valore minimale e massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti nel 2020 dagli iscritti alla Gestione Separata.

La circolare fissa le aliquote contributive, previdenziali e assicurative, dovute da collaboratori e figure assimilate e liberi professionisti, differenziandole per soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.

Quali sono le Aliquote contributive di Gestione Separata INPS 2021 per i Collaboratori e figure assimilate?

Per l’anno 2021 l’aliquota contributiva e di computo per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata è pari al 33%,

Sono, inoltre, in vigore le seguenti aliquote pari a:

  • 0,50%, stabilita dall’articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, utile per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera
  • 0,22%, disposta dall’articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 791, della legge n. 296/2006;
  • 0,51%, disposta dalla legge 22 maggio 2017, n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato”, illustrato nella circolare n. 122/2017.

Quali sono le Aliquote contributive 2021 di Gestione Separata INPS per i Professionisti?

L’articolo 1, comma 398, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, ha disposto un aumento dell’aliquota della Gestione Separata, pari a 0,26% per l’anno 2021 e pari al 0,51% per l’anno 2022 e per l’anno 2023. Il contributo rimane a carico dei lavoratori autonomi, che esercitano per professione abituale le attività di lavoro autonomo iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre Gestioni di previdenza, né pensionati.

Il contributo è finalizzato a far fronte agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 386 dello art. 1 della legge n. 178/2020, che ha previsto l’erogazione da parte dell’Istituto dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO).

Per l’anno 2021 le aliquote previste per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre Gestioni di previdenza, né pensionati, sono:

- aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti in misura pari al 25% così come stabilito all’articolo 1, comma 165, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

- aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,72%, (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale) e dall’articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, della legge n. 296/2006 (cfr. il messaggio n. 27090/2007);

- aliquota contributiva aggiuntiva per “ISCRO” pari allo 0,26% istituita dall’articolo 1, comma 398, della legge n. 178/2020.

Quali sono le Aliquote contributive di Gestione Separata INPS 2021 per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie?

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, per l’anno 2021, l’aliquota è confermata al 24%, sia per i collaboratori e le figure assimilate che per i professionisti.

Prospetto aliquote gestione separata INPS 2021

Pertanto le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata per l’anno 2021 sono complessivamente fissate come segue:

Collaboratori e figure assimilate

  • Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL - Aliquota del 34,23% (33,00 IVS + 0,72 + 0,51 aliquote aggiuntive)
  • Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL - Aliquota del 33,72% (33,00 IVS +  0,72 aliquota aggiuntiva)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria - Aliquota del 24%

Professionisti

  • Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie - Aliquota del 25,98% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,26 Iscro)
  • Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria - Aliquota del 24%

Ricordiamo che i versamenti degli acconti e del saldo devono essere effettuati entro gli stessi termini previsti per il pagamento dell' IRPEF: entro il 30 giugno per il saldo precedente e il primo acconto dell'anno in corso; entro il 30 novembre per il secondo acconto dell'anno in corso.

Come per l' IRPEF, il versamento del 16 giugno, relativo sia al saldo che al primo acconto, può essere differito fino al 16 luglio (maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse) e può essere rateizzato (aggiungendo una "R" alla causale contributi correnti P10 o PXX).

Sia in caso di differimento che di rateizzazione, la maggiorazione per interessi deve essere esposta nel modello di pagamento separatamente dal contributo, utilizzando la causale contributo "DPPI" e compilando nella relativa riga di F24 tutti i campi previsti per il versamento dei contributi a cui gli interessi si riferiscono.

Per la Compilazione dell'F24 relativamente al pagamento della gestione separata INPS

La sezione INPS deve essere così compilata:

  • codice sede, in base alla residenza del professionista (es. 5500 per Palermo);
  • causale contributo, come indicato nel paragrafo successivo;
  • matricola INPS/codice INPS/filiale azienda, nessun dato;
  • periodo di riferimento "da", inizio periodo cui si riferiscono i contributi (esempio 012021);
  • periodo di riferimento "a", fine periodo cui si riferiscono i contributi (esempio 122021);
  • importi a debito versati, riferiti ai contributi o agli interessi che si versano;
  • importi a credito compensati, se avete crediti derivati dal quadro RR dal modello Unico.

Nelle causali di versamento/codice tributo dovrete indicare:

  • Contributo per saldo o acconto a debito del professionista (o a credito se posto in compensazione), così come risultante dal quadro RR del modello Unico. La causale va utilizzata per i versamenti in unica soluzione dei professionisti iscritti alla Gestione Separata NON titolari di pensione (diretta o indiretta) e non titolari di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi. - Indicare codice tributo PXX
  • Contributo per saldo o acconto a debito del professionista (o a credito se posto in compensazione), così come risultante dal quadro RR del modello Unico.  La causale va utilizzata per i versamenti in unica soluzione dei professionisti iscritti alla Gestione Separata titolari di pensione (diretta o indiretta) e/o di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi. - Indicare codice tributo P10
  • Interesse dello 0,40% per eventuale differimento del versamento del saldo e del primo acconto. - Indicare codice tributo DPPI

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