Garanzia Giovani Sicilia - II Fase: pubblicate le FAQ per partecipare alle varie misure e agevolazioni


Pubblicato il 2021-02-06

Autore: Dott. Adriano Butera - Dottore Commercialista e Revisore Legale


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Come già descritto nell'articolo " Attivata la misura Garanzia Giovani 2: tanti interventi per migliorare l'occupazione dei giovani siciliani",  la Regione Sicilia ha attivato la misura "Garanzia Giovani 2° Fase" con la quale si intende migliorare l'occupazione dei giovani siciliani che non sono impegnati in un'attività lavorativa, offrendo misure concrete come i tirocini, formazione mirata all'inserimento lavorativo e l'apprendistato per la qualifica e il diploma.

Quali le principali novità di garanzia giovani 2?

Tra le novità più importanti, rispetto al precedente bando di Garanzia Giovani 2016 , in alcune misure come quella della formazione in azienda, viene allargata la platea dei destinatari portando l'età massima dai 29 ai 35 anni. Si partirà con un dettagliato progetto di informazione durante il quale verrà garantita l'accoglienza del giovane presso lo sportello del Centro per l'impiego che avrà anche il compito di fornire informazioni sull'accesso, sui servizi e sulle misure disponibili delle politiche attive, sui percorsi formativi e professionali attivabili e dove verranno tracciate l'analisi dei bisogni e la definizione degli obiettivi da raggiungere, la ricostruzione della storia personale, formativa e lavorativa del giovane e la messa a punto di un progetto personalizzato.

Quali sono i vari interventi previsti da Garanzia Giovani Sicilia - 2° Fase?

Piu dettagliatamente abbiamo :

  • Misura 1-A. Accoglienza e informazioni sul Programma Garanzie Giovani Sicilia: facilitare e sostenere l'utente nell'acquisizione di informazioni, anche in auto consultazione, utili a valutare la partecipazione al Programma IOG e ad orientarsi rispetto ai servizi disponibili.
  • Misura 1-B . Presa in carico, colloquio individuale e profiling, consulenza orientativa sostenere l'utente nella costruzione di un percorso individuale di fruizione dei servizi finalizzati a garantirgli una proposta di proseguimento degli studi, di formazione, di tirocinio o di lavoro
  • Misura 1-C. Orientamento specialistico o II livello: esplorare in maniera approfondita l’esperienza di vita del soggetto, la sua storia formativa e lavorativa per sollecitarne maturazione, proattività e autonomia nella definizione di un progetto personale e ricerca attiva del lavoro.
  • Misura 2-A. Formazione mirata all'inserimento lavorativo: fornire le conoscenze e le competenze necessarie a facilitare l’inserimento lavorativo dei giovani attraverso    percorsi formativi specialistici.
  • Misura 2-B. Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi:attivare percorsi di reinserimento di giovani che abbiano abbandonato un percorso formativo per l’assolvimento dell'obbligo di istruzione e/o dell’obbligo, in percorsi di istruzione e formazione professionale al fine di offrire garanzie per i giovani in Sicilia.
  • Misura 2-C. Assunzione e formazione:Sostenere e agevolare l’inserimento lavorativo dei giovani in possesso solo parziale delle competenze per lo svolgimento della mansione e supporto nel completamento del loro profilo professionale attraverso l’inserimento in percorsi formativi post assunzione.
  • Misura 3. Accompagnamento al lavoro:sostenere il giovane nelle fasi di avvio e di ingresso alle esperienze di lavoro.I servizi di tutorship e di assistenza intensiva sono finalizzati all’inserimento lavorativo del giovane.
  • Misura 4-A. Apprendistato per qualifica e diploma:ridurre la dispersione scolastica attraverso il conseguimento di un titolo di studio o qualifica con il contratto di apprendistato di I livello, consentendo di coniugare l’esperienza di lavoro in un percorso di studio/istruzione, sviluppando competenze richieste dal mercato del lavoro
  • Misura 4-C. Apprendistato alta formazione e ricerca:garantire ai giovani tra i 17 e i 29 assunti con apprendistato alta formazione e ricerca, una formazione coerente con le istanze delle imprese, conseguendo un titolo di studio in alta formazione o svolgendo attività di ricerca.
  • Misura 5. TIROCINI EXTRACURRICULARI:Attivazione di percorsi che prevedono un periodo di formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro, al fine di favorire l’inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro di giovani disoccupati e/o inoccupatI Clicca qui per leggere il bando completo)
  • Misura 7.1 . PERCORSI FORMATIVO/CONSULENZIALI E DI AFFIANCAMENTO:stimolare la propensione all’autoimpiego ed all’autoimprenditorialità sostenendo l'avvio di piccole iniziative imprenditoriali attraverso azioni di accompagnamento allo start-up di impresa. La misura è propedutica per accedere ad altri finanziamenti agevolati in Sicilia e nelle regioni del mezzogiorno.

In merito a queste misure l'Assessorato al Lavoro  della Regione Siciliana ha pubblicato 44 F.A.Q. relative alle modalita di partecipazione ai vari bandi che di seguito vi riportiamo:

  • 01) Trasversale - Per tutti gli Avvisi, il termine per l'invio delle istanze sul portale è di 30 giorni di calendario o lavorativi dalla data di pubblicazione dell’avviso? 30 giorni di calendario dalla data di pubblicazione in GURSPer l'avviso 3 misura 2C il termine decorre da 30 giorni dopo la pubblicazione dell'avviso in GURS
  • 02) Trasversale - Il finanziamento eventualmente approvato a seguito dell'istanza deve essere utilizzato entro il 30/6/2023. Durante il periodo di attuazione delle misure sono previste delle azioni di monitoraggio con conseguente riassegnazione nuove risorse disponibili o decurtazione risorse non utilizzate? Sulla base di un piano dei controlli annuale verranno svolte verifiche amministrative-documentali e verifiche in loco (ispettivi/amministrativi in loco) sulle operazioni che si trovano in attuazione. Questo consentirà di monitorare la corretta attuazione delle misure e di quantificare economie che potranno essere riutilizzate sul Programma
  • 03) Trasversale - Tra i contratti possibili per la rendicontazione della scheda 3 è previsto il contratto di somministrazione? La scheda 3 accompagnamento al lavoro prevede "attivazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, indeterminato, in somministrazione o in apprendistato". L'avviso non menziona il contratto di somministrazione ma non lo esclude.
  • 04) Misura 2C - Sull'Avviso è riportato che le istanze potranno essere presentate a partire dal trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'Avviso in GURS. Mentre sulle slide informative condivise sul portale garanziagiovani.ciapiweb.org è riportato che le istanze devono essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso (slide n. 5).Quale delle due indicazioni temporali è corretta? L'avviso a differenza degli altri non ha una scadenza prefissata, ma è aperto sino ad esaurimento risorse. Pertanto, si conferma che le istanze possono essere presentate a partire dal trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'Avviso in GURS e che le stesse dovranno pervenire entro e non oltre il termine del 30/06/2022, salvo esaurimento risorse. Le slide contengono un refuso.
  • 05) Misura 2C - Nelle slide è indicato che la "La piattaforma digitale prescelta deve essere idonea a garantire la tracciabilità delle attività realizzate e il rilevamento delle presenze" . Le piattaforme Cisco Webex e/o Zoom rispondono a queste caratteristiche? o comunque cosa si intende per tracciabilità? è ad esempio sufficiente la possibilità di registrare la lezione? Per tracciabilità s'intende quel processo volto a tenere traccia e rilevare le diverse fasi dell'attività, la data e l'orario dell'attività stessa in qualunque momento in caso di controlli in sincrono o successivi all'attività.La registrazione della lezione deve essere accompagnata da altri documenti/azioni probanti lo svolgimento delle attività, quali la compilazione del registro elettronico.E' necessario comunicare anche la piattaforma da utilizzare per la DAD. In fase di avvio si dovranno rilasciare l'url e le credenziali di accesso per consentire le verifiche amministrative.
  • 06) Misura 1C - Qualora il servizio di orientamento avvenisse online con modalità a distanza, specificate nelle slide che "Il supporto tecnologico prescelto dal soggetto attuatore deve essere idoneo a garantire la registrazione dell’avvenuta erogazione del servizio." E' sufficiente quindi ricorrere a piattaforme webinar come Cisco Webex e Zoom che permettano la registrazione online? Nel caso in cui il servizio di orientamento avvenisse on-line, è sufficiente ricorrere a piattaforme che, oltre a garantire la registrazione on line, la qualità delle immagini e dell'audio, garantiscano la conservazione e la riproduzione della registrazione stessa in caso di eventuali controlli delle autorità nazionali e regionali.E' necessario comunicare la piattaforma che verrà utilizzata. In fase di avvio si dovranno rilasciare l'url e le credenziali di accesso per consentire le verifiche amministrative.
  • 07) Misura 5 - Con riferimento alla compilazione dell'istanza di partecipazione per la Misura 5, per quanto riguarda l'indicazione del numero dei tirocini che si intende promuovere e la determinazione dell'importo della sovvenzione richiesta: cosa succede nel caso in cui non si riuscissero ad attivare di fatto tutti i tirocini preventivati e ammessi a finanziamento? La differenza tra l'importo del finanziamento approvato e l'importo rendicontato ammesso costituirà economie dell'operazione
  • 08) Misura 5 - Con riferimento alla compilazione dell'istanza di partecipazione per la Misura 5, per quanto riguarda l'indicazione del numero dei tirocini che si intende promuovere e la determinazione dell'importo della sovvenzione richiesta: nel calcolo della sovvenzione richiesta, non conoscendo a priori l'indice di svantaggio dei destinatari e quindi l'importo esatto della remunerazione a risultato per ognuno di essi, è possibile considerare un valore di media (es. 350 euro)? Il valore richiesto non può essere calcolato in media ma deve essere calcolato sul singolo tirocinante; non potendo prevedere l'indice di svantaggio di ciascun destinatario qualora si chiedesse il minimo per tutti potrebbe non essere sufficiente, se invece si chiedesse il massimo per tutti ci potrebbero essere economie su alcuni.
  • 09) Trasversale - Al campo "Accreditamento" cosa è richiesto? il codice di accreditamento quale ente formativo o APL? Nel caso di errore come possiamo modificare tale campo? Il codice di Accreditamento da inserire dipende dal requisito di partecipazione richiesto da ciascun Avviso.Ad es., l'avviso della Mis. 5 richiede l'Accreditamento quale APL, mentre l'Avviso della Mis. 2C richiede l'accreditamento all'erogazione dei servizi formativi. Quindi occorre inserire il codice pertinente di Accreditamento.In caso di errore presenterete apposita richiesta di correzione del dato inserito.
  • 10) Misura 2A - In riferimento alla documentazione da allegare alla istanza di partecipazione della misura 2A, nella tabella relativa alla sezione “Allegati” viene indicato di allegare anche l’Allegato 8 autocertificazione elenco docenti e i curricula vitae docenti e elenco sedi svolgimento attività formativa.Nelle linee guida della misura 2A, l’allegato 8 e i CV vengono richiesti nella fase di avvio e gestione delle attività e non nella fase di presentazione delle proposte formative.Si chiede pertanto, se l’ente non ha al momento alle dipendenze docenti per i moduli dei corsi proposti, se i docenti debbano essere individuati nominativamente in questa fase (tramite bando pubblico di selezione) e quindi se si deve allegare alla istanza di partecipazione sia l’allegato 8 con i dati anagrafici dei docenti sia i Curricula vitae dei docenti.Quale format di allegato utilizzare per indicare l’elenco sedi svolgimento attività formativa. L'All.8 Autocertificazione elenco docenti e curricula vitae è richiesto nella fase di presentazione dell'istanza, come indicato all'art. 5 dell'Avviso (che descrive la procedura di presentazione dell'istanza) e all'art. 9 "Obblighi dei soggetti attuatori", e nella fase di avvio e gestione delle attività a seguito della stipula della Convenzione con la Regione Siciliana, come indicato al punto 2.1 delle Linee Guida (che invece descrivono la fase di avvio delle attività).I docenti devono essere individuati nella fase di presentazione dell'istanza, con l'indicazione della fascia di docenza che servirà a determinare l'importo della sovvenzione da richiedere. Nella fase di avvio del progetto, si richiede nuovamente l'elenco docenti con i nominativi definitivi, con possibilità di sostituire i nominativi rispetto a quelli presentati in fase di presentazione dell'istanza purchè appartengano alla fascia di docenza pari o superiore.Le sedi di svolgimento dell' attività formativa vanno indicate nell'all.4 "Scheda percorso" nell'apposito campo. Oltre all'elenco delle sedi di svolgimento dei corsi in presenza, è necessario comunicare anche la piattaforma che verrà utilizzata per la formazione a distanza a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19. In fase di avvio si dovrà rilasciare l'url e le credenziali di accesso per consentire le verifiche amministrative.
  • 11) Misura 1C e 3 - Al punto 3 FASE A, manifestazione interesse misura 1c e 3 il sistema chiede il numero dei destinatari che in questa fase non possiamo sapere.Tale numero, non essendo fissato dal bando un numero massimo, è da ritenersi orientativo? Preclude, successivamente, in positivo o negativo, la decisione presa in questa fase? Il numero non è orientativo. E' una previsione che fa il promotore in base al quale calcola la richiesta di contributo.
  • 12) Misura 2B - In merito alla misura 2B avrei bisogno di una delucidazione:Le ore riferite agli esami finali vanno inserite all’interno delle 1056 ore dell’articolazione didattica, quindi come un modulo?Le ore del modulo aggiuntivo specifico va inserito sia all’interno delle 1056 che nella sezione aggiungi modulo? Al punto 4 dell'art. 5 dell'Avviso si precisa che "Le ore da destinare agli esami finali per il conseguimento della qualifica concorrono a formare il monte ore corso ma non sono oggetto di finanziamento"
  • 13) Misura 1-C - Siamo accreditati con DDG n. 31953 del 30.07.2020 come agenzia lavoro e vorremmo sapere, per la misura 1C, alla voce: "Di essere accreditato ai sensi del riferimento normativo di accreditamento regionale" cosa dobbiamo indicare. Occorre indicare il Decreto Dirigente Generale che ha approvato l'elenco dei Soggetti Autorizzati all'erogazione dei Servizi per il lavoro in Sicilia con il quale si è stati accreditati ossia DDG n. xxx del xx/xx/xxxx.
  • 14) Misura 1C e 3 - Nella compilazione della Misura 1C - 3 - Fase B sul portale online, ho un bisogno di un chiarimento circa lo step 2: bisogna indicare semplicemente le province in cui si vuole svolgere il servizio di orientamento / inserimento lavorativo ? perchè nel pdf di manifestazione di interesse (Allegato 2) che allego, che poi è il modello che si sottoscrive, è presente una dicitura un po' diversa: dichiara "di svolgere l'attività di orientamento specialistico o di II livello o accompagnamento al lavoro [...], e/o altri servizi al lavoro nell'ambito della rete regionale dei servizi per l'impiego per conto della Provincia di:" Cosa si intende per "per conto?" Sì, bisogna indicare semplicemente le province in cui si vuole svolgere il servizio di orientamento / inserimento lavorativo. Tale scelta andrà a valorizzare il punto n. 3 della Manifestazione di interesse. "Per conto" è un refuso nel testo.
  • 15) Misura 2A - Con riferimento alla Misura 2 A "Formazione mirata all'inserimento lavorativo", sull'avviso è specificato che il costo della certificazione informatica o linguistica non è rimborsabile. Tale spesa resta a carico dell'ente attuatore o può essere a carico dei singoli destinatari? Si riporta il testo dell'Avviso: "..laddove il soggetto attuatore non sia abilitato al rilascio di dette certificazioni, esso deve rivolgersi a soggetti terzi abilitati provvedendo all’iscrizione alle sessioni di verifica dei giovani corsisti che avranno positivamente completato il percorso formativo. Le spese connesse non sono rimborsabili" e restano a carico dell'ente attuatore.
  • 16) Misura 2A - Si chiede di avere specificato  se per le SEDI OCCASIONALI, necessiti aver provveduto al completamento dell’istruttoria  di accreditamento di dette sedi , oppure basta solo la perizia giurata. Ed ancora se basta solo aver iniziato l’iter di accreditamento delle sedi occasionali e di conseguenza completarlo prima dell’inizio delle attività. Le sedi occasionali per lo svolgimento di attività professionale e/o orientamento devono avere "disponibilità di aule e laboratori adeguati all'attività da svolgere, conformi alle vigenti normative in materia di urbanistica ed edilizia, di sicurezza sui luoghi di lavoro e di superamento ed abbattimento delle barriere architettoniche", come recita il punto 5 dell'art. 4 "Sedi Operative" del DPR n. 25 del 01/10/2015. Pertanto, il soggetto attuatore può utilizzare sedi operative occasionali, ma dietro presentazione di apposita richiesta e documentazione, come richiesto al punto 3 dell'art. 4 , al punto 1 dell'art. 5 dell'Avviso 2/20 Mis. 2A, al punto 2.2 delle Linee Guida. Inoltre con riferimento allo svolgimento delle attività formative si rammenta di seguire le indicazioni previste dalla Circolare n.53129 del 14/12/2020 sulle modalità operative della DAD a seguito di emergenza COVID. Qualora si dovessero svolgere attività in DAD è necessario comunicare in fase di avvio l'url della piattaforma che sarà utilizzata e le credenziali di accesso per consentire le verifiche amministrative.
  • 17) Misura 2A - In merito alla documentazione da allegare alla presentazione dei progetti di cui alla misura 2A : “si deve anche allegare copia della perizia tecnica e la disponibilità dei locali anche per i soggetti accreditati che utilizzano solo la loro sede accreditata e NO SEDI OCCASIONALI”? La perizia giurata di idoneità dei locali alle attività previste, i titoli di possesso o di utilizzo dei locali e le planimetrie e/o documentazione tecnica elaborata da professionisti sono richieste solo nel caso si utilizzino le sedi occasionali, il cui utilizzo è concesso dall'amministrazione dietro richiesta ed in casi eccezionali e documentati, come indicato al punto 2.2 delle Linee Guida. Inoltre con riferimento allo svolgimento delle attività formative si rammenta di seguire le indicazioni previste dalla Circolare n.53129 del 14/12/2020 sulle modalità operative della DAD a seguito di emergenza COVID. Qualora si dovessero svolgere attività in DAD è necessario comunicare in fase di avvio l'url della piattaforma che sarà utilizzata e le credenziali di accesso per consentire le verifiche amministrative.
  • 18) Misura 2A - Nelle Linee guida Avviso 2 A al paragrafo n. 2 Avvio e gestione delle attività al punto 2.2 variazione viene indicata la possibilità di utilizzare sedi di erogazione occasionali. Per l' autorizzazione si richiede, tra i vari documenti, di allegare perizia giurata di idoneità dei locali alle attività previste . Si chiede se è possibile presentare anche perizia asseverata . E' possibile presentare anche la perizia asseverata. Inoltre con riferimento allo svolgimento delle attività formative si rammenta di seguire le indicazioni previste dalla Circolare n.53129 del 14/12/2020 sulle modalità operative della DAD a seguito di emergenza COVID. Qualora si dovessero svolgere attività in DAD è necessario comunicare in fase di avvio l'url della piattaforma che sarà utilizzata e le credenziali di accesso per consentire le verifiche amministrative.
  • 19) Misura 2B - In riferimento al DDG n. 1486 del 17/12/2020, all'art.1 che integra l'art.6 dell'Avviso Pubblico n.6/2020 "Dimensioni delle classi e norme di frequenza", si cita testualmente: "Nei comuni totalmente montani ai sensi della vigente classificazione .......... ovvero nelle isole minori tutte, nonchè nei comuni ricadenti nelle cinque aree SNAI Sicilia (Calatino, Madonie, Nebrodi, Simeto Etna e Terre Sicane), è consentito, in continuità, l'avvio delle classi con 15 allievi", si chiede se tale deroga è valida anche per i corsi articolati, considerando che il sistema permette l'inserimento e la convalida di 15 allievi in un percorso articolato. Si è consentito come da DDG n.1486 del 17/12/2020.
  • 20) Misura 2C - In merito alla presentazione dell'istanza per la misura 2C, si chiede: - è possibile considerare "sedi di svolgimento attività" anche le sedi aziendali non accreditate per la formazione facenti parte dell'azienda dove il giovane beneficiario verrà assunto? - art. 5 punto F "le sedi ..devono essere rispondenti a quelle indicate nella fase di accreditamento" vuol dire accreditamento regionale per gli enti di formazione DPR n 25 /2015 oppure fase di presentazione della presente istanza? - i docenti da inserire possono essere i datori di lavoro, soci o i dipendenti dell'azienda che assume il giovane beneficiario? - la struttura dei percorsi formativi e delle ore devono essere rispondenti al "Repertorio delle figure professionali della Regione Sicilia"? - Possono essere successivamente sostituiti i docenti inseriti in fase di presentazione dell'istanza? 1.La formazione deve avvenire presso sedi accreditate che si trovano nell' elenco degli enti accreditati presso il Dip. Regionale Istruzione e Formazione, non presso la sede del datore di lavoro, a meno che nel progetto formativo sia prevista anche la formazione pratica on the job (es. utilizzo di apparecchiature, macchinari, attrezzature..) 2.I docenti da inserire possono essere i datori di lavoro, soci o i dipendenti dell'azienda che assume il giovane beneficiario. 3. Nell'Avviso non è specificato che la struttura dei percorsi formativi e le ore devono essere rispondenti al "Repertorio delle figure professionali della Regione Sicilia", però si raccomanda di attenersi al Repertorio avendo come obiettivo l'inserimento nel mercato del lavoro ed il riconoscimento della formazione e dell'esperienza acquisita del destinatario. 4. Possono essere successivamente sostituiti i docenti inseriti in fase di presentazione dell'istanza purchè di esperienza o fascia di docenza pari o superiore.

21) Misura 5 - In merito all'attivazione dei tirocini in soggetti ospitanti che hanno usufruito di CIG o FIS. Se le aziende hanno ripreso la normale attività e quindi al momento dell'adesione non hanno più nessuna procedura in corso possono procedere all'attivazione del tirocinio? Si certo.
22) Misura 7.1 - Con riferimento alla Mis. 7.1 si chiede di avere specificato all’art. 4 (soggetti beneficiari) laddove si riporta tra i beneficiari le Associazioni di categoria se possono essere intese anche come : · una sede Zonale; · una sede Provinciale; · una sede Regionale; · una sede Nazionale. Basta possedere uno dei requisiti sopra riportati oppure necessita ad esempio la sede Nazionale che autorizza la sede Regionale e/o Provinciale e/o zonale. Le Associazioni di categoria devono possedere sede operativa in Sicilia.
23) Trasversale - Il nostro Ente sta per chiedere l'accreditamento come APL in Sicilia non appena uscirà la prossima finestra di accreditamento. La normativa sui vari avvisi indica che il termine per la PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE decorre da 30 giorni dopo la pubblicazione dell'avviso in GURS. Essendo stato pubblicato in data 24-12-2020 il termine scadrà il 23-01-2021. La nostra perplessità riguarda i termini per presentare l'istanza, se non siamo ancora stati accreditati come APL dalla Regione Sicilia come possiamo presentare le istanze per le misure di nostro interesse? Non sarà possibile per noi enti che saremo accreditati successivamente alla data del 24-01-2021 accedere alle misure di garanzia giovani fase II ? Gli Avvisi per i quali si prevede l'accreditamento come APL per l’erogazione dei servizi per il lavoro sono quelli relativi all'erogazione delle Mis. 1C-3 e Mis.5, in entrambi i casi si richiede il possesso dell'accreditamento già nella fase di presentazione dell'istanza. Sulla base di un piano dei controlli annuale che consentirà di monitorare la corretta attuazione delle misure, si potrebbero creare delle economie che potranno essere riutilizzate sul Programma e permettere in futuro la riapertura degli Avvisi.
24) Misura 1C e 3 - In riferimento all’Avviso 1/2020, misura 1C e 3, considerato che è richiesto l'inserimento delle sedi operative autorizzate/accreditate per la realizzazione delle attività di 'Orientamento specialistico o di II livello' e/o 'Accompagnamento al lavoro', è possibile richiedere lo svolgimento di tali servizi per sedi occasionali ulteriori, territorialmente collocate in province diverse rispetto alla sede autorizzata come APL, qualora l’utenza lo richiedesse? In caso contrario, qualora non fosse consentito l’inserimento di ulteriori sedi occasionali, in quale modalità potranno essere erogati i servizi nel caso di utenti dislocati in altre province del territorio regionale interessati a usufruire della nostra offerta, qualora si necessiti di erogarli in presenza? - Per tali sedi dovrà essere inoltrata la richiesta al sistema di accreditamento prima della presentazione dell’Istanza della suddetta misura o sarà possibile inserire sedi occasionali anche successivamente, in risposta alle domande dell’utenza realmente pervenute? Sì, è possibile richiedere lo svolgimento di tali servizi per sedi occasionali ulteriori, territorialmente collocate in province diverse rispetto alla sede autorizzata come APL, qualora l’utenza lo richiedesse. Sarà possibile inserire sedi occasionali anche successivamente, in risposta alle domande dell’utenza realmente pervenute. Con riferimento allo svolgimento delle attività formative si rammenta di seguire le indicazioni previste dalla Circolare n.53129 del 14/12/2020 sulle modalità operative della DAD a seguito di emergenza COVID. Qualora si dovessero svolgere attività in DAD è necessario comunicare in fase di avvio l'url della piattaforma che sarà utilizzata e le credenziali di accesso per consentire le verifiche amministrative.
25) Trasversale - (Misura 1C e 3 e 5) - Spett.le Ciapi, si inviano i seguenti quesiti: - la misura 1c "orientamento specialistico" può essere abbinata alla misura 5 "tirocini" o verrà preferibilmente accoppiata dal cpi con la misura 3 "accompagnamento", dato che misura 1c e 3 fanno parte dello stesso Avviso? - In caso positivo cosa succede se un APL rendiconta l'orientamento specialistico ma non riesce a trovare una sede di tirocinio per lo stesso utente? - gli Avvisi si riferiscono alla sola annualità 2021/2022 o il numero degli utenti da indicare si riferisce complessivamente all'intero Progetto la cui scadenza è fissata per giugno 2023? Gli utenti verranno quindi inviati nell'arco di un biennio o entro l'anno? - Il numero degli utenti da indicare nella manifestazione di interesse fa riferimento al numero massimo di utenti che il cpi potrà inviarci o a quelli rendicontabili? (Per cui se per esempio alcuni tirocini non vanno a buon fine, ci viene inviato un nuovo utente che sostituisce quello precedente?) 1) Le istanze vanno presentate per ogni Avviso a cui si intende partecipare; pertanto se si presenta istanza per l'avviso 1 si può compilare la sezione misura 1C e misura 3 (anche una sola delle due). Si può presentare apposita istanza seprata per l'avviso 4 misura 5. 2) Ogni APL presenta istanza di finanziamento sulla base di una serie di fattori che portano a quantificare il numero di destinatari ai quali potrà erogare politiche attive. Sulla base del progetto approvato saranno definitivamente indicati i destinatari ai quali ogni APL potrà/dovrà erogare il servizio. Gli Avvisi prevedono una dotazione finanziaria come risulta dal PAR Sicilia; la data ultima di rendicontazione delle spese sostenute è il 30/06/2023. 3) I destinatari vengono assegnati dal CPI al Soggetto Beneficiario sulla base del numero dei destinatari inseriti nel progetto approvato fino a saturazione delle risorse disponibili. (Per esempio se vengono approvati 5 tirocini, verranno abbinati massimo 5 tirocini su quel progetto).
26) Misura 2A - In riferimento all’Avviso 2/2020, misura 2A - linee guida paragrafo 2.2 VARIAZIONI, nel caso intervenga la necessità di utilizzo di sedi di erogazione occasionali, quali sono le cause di eccezionalità contemplate per l’autorizzazione delle richieste? Secondo l’Articolo 4 AVVISO PUBBLICO N. 2/2020 Misura 2-A Punto 3, il soggetto attuatore può utilizzare sedi operative occasionali, ai sensi dell’art. 4 comma 5 del citato DPR, solo a seguito di presentazione di apposita domanda contenente le ragioni della richiesta accompagnata da documentazione comprovante l’effettiva adeguatezza dei locali allo svolgimento delle attività formative e solo successivamente a specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione regionale. -        Per tali sedi dovrà essere inoltrata la richiesta al sistema di accreditamento prima della presentazione dell’Istanza della suddetta misura o sarà possibile inserire sedi occasionali anche successivamente, in risposta alle domande dell’utenza realmente pervenute? Il caso di eccezionalità potrebbe essere, ad es., la mancanza di una sede accreditata in una località in cui vi è un congruo numero di utenti/ destinatari tale da formare una classe. Dovrà essere inoltrata la richiesta al sistema di accreditamento prima della presentazione dell’Istanza della suddetta misura e sarà possibile inserire sedi occasionali anche successivamente, in risposta alle domande dell’utenza realmente pervenute. Con riferimento allo svolgimento delle attività formative si rammenta di seguire le indicazioni previste dalla Circolare n.53129 del 14/12/2020 sulle modalità operative della DAD a seguito di emergenza COVID. Qualora si dovessero svolgere attività in DAD è necessario comunicare in fase di avvio l'url della piattaforma che sarà utilizzata e le credenziali di accesso per consentire le verifiche amministrative.
27) Misura 2A - Nella fase di caricamento dei corsi sia di inglese che di informatica, siamo costretti, vista la disponibilità di più sedi, a riscrivere ogni volta le stesse informazioni: ente, sede, moduli, ecc. Si chiede, se possibile, l'apertura di un dispositivo che dia la possibilità di duplicare il corso , in modo da rendere più agevole la redazione di più schede. Inoltre, si chiede, vista la circolare COVID del 14 Dicembre 2020, se occorra cliccare sulla scelta FAD o se occorra attenersi all'avviso che vieta l'utilizzo della FAD. Al momento il Sistema non prevede questa funzionalità. La Circolare n.53129 del 14/12/2020 integra il contenuto dell'Avviso a seguito di una condizione di emergenza sanitaria imprevedibile. Qualora si prevedesse di svolgere le attività formative in DAD si rammenta di seguire le indicazioni previste dalla suddetta Circolare n.53129 del 14/12/2020 sulle modalità operative della DAD a seguito di emergenza COVID. Qualora si dovessero svolgere attività in DAD è necessario comunicare in fase di avvio l'url della piattaforma che sarà utilizzata e le credenziali di accesso per consentire le verifiche amministrative.
28) Misura 2A - Nell’ambito della Misura 2A è possibile presentare, nell’ambito della certificazione della competenza in lingua straniera, un percorso formativo finalizzato al conseguimento della certificazione delle B1 (lingua spagnola). L’ENTE CERTIFICATORE è l’Instituto Cervantes. Sì, è possibile
29) Misura 2A - In riferimento alla misura 2-A, nella piattaforma è prevista la formazione in FAD.Qualora in fase di progettazione vista l'emergenza covid 19 prorogata al 30.04.2021, l'ente proponente dovesse spuntare FORMAZIONE IN FAD (SI), successivamente, in fase di realizzazione del corso, qualora non si dovesse essere più in emergenza covid, l'ente può svolgere la formazione in presenza? Certamente
30) Misura 2A - In riferimento all'art. 6 dell'Avviso 2/2020 mis. 2A: "A. Certificazione delle competenze in lingua straniera La proposta dovrà consistere in un percorso formativo di preparazione linguistica per l’acquisizione delle competenze necessarie all’ottenimento di un attestato di certificazione riconosciuto anche all’estero di livello non inferiore al B1 - compresi quelli relativi a lingue specialistiche; es. finanza, turismo, medicina, ecc. - con riferimento al “Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue”", necessitiamo di conferma circa la validità dell’attestato Lingua Skills, rilasciato dal Cambridge Assessment English e determinato sulla base dei criteri delineati dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per la Conoscenza delle Lingue (CEFR – Common European Framework of Reference). Nel punto 2.6 delle Linee Guida allegate all'Avviso 2/2020 si specifica che le certificazioni devono essere fra quelle riconosciute a livello internazionale e non possono essere di livello inferiore al B1 (comprese quelle relative a lingue specialistiche, ad es. finanza, turismo, medicina, ecc.) con riferimento al “Quadro comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue”. Obiettivo dell'Avviso 2/2020 non è validare gli attestati, ma sostenere lo sviluppo delle conoscenze del giovane disoccupato per facilitare il suo ingresso nel mercato del lavoro potenziando le competenze linguistiche che devono essere tali da sostenere e superare un esame per la certificazione linguistica di livello non inferiore al B1
31) Misura 2A - In merito alla presentazione delle istanze per la Misura 2A si richiede il seguente chiarimento: Nel caso in cui il soggetto proponente percorsi formativi a valere della misura 2A preveda percorsi con attività in presenza presso sedi idonee e accreditate indicate nel formulario di candidatura ma, nel rispetto delle previsioni di cui alla Circolare 53129/2020 del 14/12/2020, debba poi dare attuazione a detti percorsi, a seguito della emergenza sanitaria dovuta al COVID – 19 in modalità DAD, deve attivare, già in sede di candidatura al passo 1 la dicitura “Ore in modalità a distanza” oppure dovrà poi unicamente comunicare in sede di avvio l’url della piattaforma che sarà utilizzata e le credenziali di accesso per le verifiche amministrative? Con riferimento allo svolgimento delle attività formative si rammenta di seguire le indicazioni previste dalla Circolare n.53129 del 14/12/2020 sulle modalità operative della DAD a seguito di emergenza COVID. Qualora si dovessero svolgere attività in DAD è necessario comunicare in fase di avvio l'url della piattaforma che sarà utilizzata e le credenziali di accesso per consentire le verifiche amministrative. Qualora già in fase di presentazione dell'istanza si prevedesse di avviare le attività in modalità DAD può essere indicata sin da subito.
32) Misura 2A - Con riferimento alla compilazione dell'allegato 4 Scheda Percorso Formativo per la Misura 2A, qualora il corso sia erogato in modalità FAD, bisogna comunque compilare la voce "Sede di Svolgimento del Corso (indirizzo completo)"? Se sì, inseriamo semplicemente la sede dell'Ente Proponente? Con riferimento allo svolgimento delle attività formative si rammenta di seguire le indicazioni previste dalla Circolare n.53129 del 14/12/2020 sulle modalità operative della DAD a seguito di emergenza COVID. Qualora si dovessero svolgere attività in DAD è necessario comunicare in fase di avvio l'url della piattaforma che sarà utilizzata e le credenziali di accesso per consentire le verifiche amministrative. Qualora già in fase di presentazione dell'istanza si prevedesse di avviare le attività in modalità DAD può essere indicata sin da subito. Se in fase di attuazione dovesse essere possibile svolgere le attività in presenza bisogna indicare la sede di svolgimento dove si prevede di svolgere il Corso.
33) Misura 2B - Considerato che in forza dei provvedimenti regionali e nazionali circa le misure di contrasto al Coronavirus risulta impossibile procedere, dopo aver convalidato i singoli percorsi formativi terzi anni a valere della mis. 2B, alla regolarizzazione mediante la sottoscrizione da parte degli allievi dell'Allegato 4 - Progetto Formativo, si chiede di poter trasmettere gli Allegati 4 – Progetti Formativi senza la firma degli allievi e di poter integrare in una fase successiva ad approvazione progetto e prima dell’avvio dei corsi, o di voler indicare altra modalità al fine di adempiere nel rispetto della scadenza già fissata per la data del 21 p.v. e delle ordinanze emanate in materia di contenimento del contagio. La sottoscrizione del Progetto Formativo da parte del destinatario è una condizione imprescindibile per la presentazione degli allegati 4 richiesti.
34) Misura 1C e 3 - 1. Ad oggi la scadenza per il caricamento delle istanze per le schede 1C/3/5 è 30 giorni di calendario dalla pubblicazione dell’Avviso in GUR ovvero entro il 23/1/2021. Sono previste proroghe a tale scadenza? 2.Nelle istanze possiamo indicare la nostra nuova sede essendo essa in valutazione (siamo in attesa di variazione indirizzo sede accreditata)? 3.In caso nei mesi di attuazione della misura volessimo integrare un operatore dell’orientamento che possa svolgere le attività nelle varie misure sarà possibile farlo successivamente all’invio di questa manifestazione di interesse? 4. Ai fini del riconoscimento del risultato di cui alla scheda 3 sono ammesse le proroghe allo stesso contratto (con risultato raggiunto entro 6 mesi)? 5. Nella manifestazione di interesse per le schede 1C/3 è necessario indicare le province presso cui si intende svolgere l'attività. È possibile indicare più province anche se su di esse non è presente una sede accreditata? Ad esempio abbiamo solo la sede accreditata di Catania possiamo indicare sia la provincia di Catania che quella di Siracusa? 6.Dal momento della sottoscrizione del patto di servizio presso il CPI quanto tempo ha il soggetto accreditato per prendere in carico il giovane? Una volta preso in carico il giovane quanto tempo ha il soggetto accreditato per erogare le ore previste dalla misura 1C (da 4 a 8)? 7.Al termine del caricamento dei dati sul portale, l’istanza generata può essere firmata digitalmente? 8.Cosa si intende per SFF e SGO nella schermata in piattaforma? 1. Come previsto dal Comunicato n.prot. 3298 del 23/01/2021 i termini per la presentazione delle istanze a valere sugli Avvisi n.1/2020 n.2/2020 e n.4/2020 sono stati prorogati al 08/02/2021. 2. Indicare la vecchia sede accreditata. E' possibile comunicare successivamente l'indirizzo della nuova sede, una volta ottenuta la valutazione positiva 3. Si è possibile 4. Le proroghe al contratto non possono rientrare nel computo dei 6 mesi al fine del riconoscimento del risultato 5. Occorre indicare le province in cui si hanno le sedi accreditate 6. Come indicato al punto 4 dell'art. 3 dell'Avviso, l'erogazione del servizio di Orientamento specialistico decorre dalla presa in carico del destinatario (con la firma del PdS) da parte del CPI. Trascorsi oltre 60 giorni tra presa in carico e avvio della misura, il soggetto attuatore dovrà indirizzare il giovane al CPI di riferimento per effettuare nuovamente la verifica dei requisiti. Pertanto sarebbe bene avviare la politica attiva entro 60 giorni dalla presa in carico. Il soggetto attuatore eroga il servizio a seconda del tasso di profilazione del destinatario. Ai fini del riconoscimento del rimborso parametrato alle ore di erogazione, si faccia riferimento al paragrafo 2.2 delle Linee Guida 7. Sì 8. SGO Servizi Generali Obbligatori - SFF Servizi Specialistici Facoltativi
35) Misura 2A - Per la misura 2A nella piattaforma telematica, al passo 2 occorre indicare la sede di svolgimento (erogazione) accreditata come da decreto ? se si, perché indicare se è idonea o meno? al passo 3 SEDE DI ESAME ED ENTE CERTIFICATORE La sede di esame può essere quella accreditata dell'ente come da decreto o si deve indicare la sede dell'ente certificatore che è diversa? Trattasi di una mera conferma di idoneità dei locali dove si svolgerà l'attività formativa. Nel campo SEDE di ESAME/Ente Certificatore, deve essere indicata la sede di svolgimento dell'esame dell'Ente Certificatore se è un soggetto diverso dal soggetto proponente. Se il soggetto proponente (che eroga il percorso formativo) è anche un ente Certificatore che effettua gli esami e rilascia il Certificato di competenza linguistica o informatica, allora l'indirizzo sarà il medesimo e non dovrà essere specificato
36) Misura 2A - Si chiedono chiarimenti in merito alla misura in oggetto relativamente alla modalità di erogazione dei servizi della formazione in modalità FAD stante l'opzione in piattaforma della scelta FAD e le disposizioni della circolare 53129 del 14/12/2020, che sembrerebbero in contrapposizione con quanto riportato nell'Avviso e nelle Linee Guida e più precisamente "Non sono ammissibili a rimborso attività di formazione a distanza (FAD)". "Le disposizioni della circolare n. 53129 del 14/12/2020 sono in deroga rispetto a quanto indicato nell'Avviso n. 2/2020 a seguito di una condizione di emergenza sanitaria imprevedibile. Qualora si prevedesse di svolgere le attività formative in FAD si rammenta di seguire le indicazioni previste dalla suddetta Circolare n.53129 del 14/12/2020 sulle modalità operative della FAD a seguito di emergenza COVID. Sarà necessario comunicare in fase di avvio l'url della piattaforma che sarà utilizzata e le credenziali di accesso per consentire le verifiche amministrative."
37) Misura 2A - "Spettabile, come previsto dalle linee guida sulla misura 2 a, riguardo agli adempimenti preliminari all'avvio delle misure, ovvero sottoscrizione della convenzione con la regione siciliana, chiedo gentilmente delle delucidazioni: Al paragrafo 1.2 delle linee guida, si invitano gli enti attuatori a sottoscrivere convenzione (allegato 2 ) e inviarlo al sistema informativo Ciapi Web. Pertanto cosa si intente per adempimento preliminare: Inoltrare Prima della presentazione delle istanze o da inoltrare prima delle attività progettuali." La convenzione viene stipulata tra il Soggetto Beneficiario e l'Amministrazione dopo l'approvazione del progetto. Pertanto si intende prima dell'avvio delle attività formative.
38) Misura 2A - "Mis. 2A. Formazione mirata all'inserimento lavorativo - All'interno del portale CIAPI, nella sezione relativa ai percorsi formativi 2-A, nel Passo 1/5, è previsto la compilazione del seguente campo: ""Ore in formazione a distanza: FAD?"" al quale bisogna rispondere SI O NO. L'avviso pubblico 2/2020 prevede espressamente all'art 6, punto 7, che Non sono ammissibili a rimborso attività di formazione a distanza (FAD) mentre la successiva Circolare di prot. n. 53129/2020 del 14/12/2020 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Lavoro autorizza, seguito emergenza COVID-19, ad utilizzare la FAD per l'avvio e lo svolgimento delle attività formative. In virtù di tutto quanto sopra specificato, si chiede se rispondere positivamente alla suddetta richiesta di Ore in formazione a distanza equivale a dare conferma di poter avviare le attività formative in FAD, ai sensi della circolare del 14/12/2020, fermo restando il ritorno, in qualsiasi momento, alle attività presenza e se tale scelta non determina la violazione di quanto indicato all'art. 6 dell'avviso pubblico e la conseguente non ammissibilità delle spese. In altre parole si chiede se, considerato che il corso verrà realizzato in presenza se la situazione sanitaria lo consentirà, facendo ricorso alla FAD solo se necessario, occorre rispondere SI O NO alla suddetta richiesta di Ore in formazione a distanza: FAD?" "Le disposizioni della circolare n. 53129 del 14/12/2020 sono in deroga rispetto a quanto indicato nell'Avviso n. 2/2020 a seguito di una condizione di emergenza sanitaria imprevedibile. Pertanto, può essere indicata in piattaforma la modalità FAD delle attività. Si ribadisce che saranno ammissibili a rimborso le attività di formazione a distanza (FAD). Se in fase di attuazione dovesse essere possibile svolgere le attività in presenza, bisogna indicare la sede di svolgimento del Corso. Si rammenta di seguire le indicazioni previste dalla suddetta Circolare n.53129 del 14/12/2020 sulle modalità operative della FAD a seguito di emergenza COVID. Sarà necessario comunicare in fase di avvio l'url della piattaforma che sarà utilizzata e le credenziali di accesso per consentire le verifiche amministrative."
39) Misura 2A - Misura 2.A L’art 4 comma 3 dell’Avviso stabilisce che “il soggetto attuatore può utilizzare sedi operative occasionali […] solo a seguito di presentazione di apposita domanda contenente le ragioni della richiesta accompagnata da documentazione comprovante l’effettiva adeguatezza dei locali allo svolgimento delle attività formative e solo successivamente a specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione regionale.”Chiediamo di sapere se la procedura prevista per le sedi occasionali (ovvero presentazione della documentazione comprovante l’effettiva adeguatezza dei locali allo svolgimento delle attività formative, nell’ambito della redazione dell’istanza di partecipazione all’erogazione della misura) deve essere seguita anche per le sedi occasionali che l'ente ha già accreditato in precedenza presso l'autorità regionale ai sensi del DPR n. 25 del 1 ottobre 2015 e che sono già autorizzate e presenti nell'elenco delle sedi accreditate come occasionali e presenti nel portale S.AC. Se trattasi di sedi occasionali che l'ente ha già accreditato in precedenza presso l'autorità regionale ai sensi del DPR n. 25 del 1 ottobre 2015 e che sono già autorizzate e presenti nell'elenco delle sedi accreditate come occasionali e presenti nel portale S.AC., non occorre presentare la documentazione comprovante l’effettiva adeguatezza dei locali allo svolgimento delle attività formative
40) Misura 2A - "Visto l’avviso di cui all’oggetto si chiede una delucidazione su quale sia il “numero di allievi validi che abbiano stipulato un contratto di lavoro non superiore a sei mesi” che consentirebbe l’erogazione del saldo del 30% di Saldo e in che modalità viene calcolato. L’avviso non sembrerebbe chiaro sulla questione in quanto non rende chiaro su cosa calcolare la “pro quota” del 30%: N. di allievi assunti su allievi iscritti o su allievi validati?. Due esempi: Il corso avviato con 20 allievi si conclude con 10 allievi validi, di cui uno assunto: il saldo del 30% viene calcolato sul numero di allievi avviato (20) o validati (10)? (Calcolo: Corso da 200 ore per 20 allievi. Quota UCS €. 29.250. Quota a saldo €. 8.775. Pagamento saldo per 1 assunto o €. 438,75 oppure €. 877,5. L’ente complessivamente al netto della quota variabile allievo incasserebbe €. 20.913,75 oppure €. 21.352,5) Il corso avviato con 20 allievi si conclude con un solo corsista valido che verrebbe assunto: il saldo del 30% come viene calcolato? (Calcolo: Corso da 200 ore per 20 allievi. Quota UCS €. 29.250. Quota a saldo €. 8.775. Pagamento saldo per 1 assunto o €. 438,75 oppure €. 8.775,00. L’ente complessivamente al netto della quota variabile allievo incasserebbe €. 20.913,75 oppure €. 29.250,00)" "La “pro quota” del 30% del saldo deve essere calcolata sul numero di allievi assunti (in cui vi sia evidenza di una consequenziale collocazione lavorativa del giovane, non inferiore a 6 mesi, avvenuta entro 120 giorni dalla fine del percorso formativo), il cui importo del 70% è stato riconosciuto a seguito di verifica della Domanda di rimborso. Il beneficiario, verificata la presenza di allievi validi alla fine delle attività formative che abbiano stipulato un contratto di lavoro di durata non inferiore a 6 mesi, può presentare apposita richiesta di saldo corrispondente al 30% del valore sovvenzione riconosciuto nella domanda di rimborso per ciascun allievo. Infatti nell'All. 14 DOMANDA DI RIMBORSO è specificato che ""si riserva di inviare successiva richiesta di saldo laddove vi sia evidenza di una consequenziale collocazione lavorativa del giovane, non inferiore a 6 mesi, avvenuta entro 120 giorni dalla fine del percorso formativo."" Pertanto, per il corso avviato con 20 allievi che si conclude con un solo corsista valido che verrebbe assunto, il saldo del 30% viene calcolato sull'unico allievo valido assunto."
41) Misura 2C - In merito alla misura 2 C nell'avviso si parla di formazione individuale, ma qualora più giovani, che vengono assunti presso la stessa azienda o presso aziende diverse, presentassero lo stesso fabbisogno formativo e gap di competenze da colmare è possibile organizzare un'unica aula? L'avviso non prevede una formazione di gruppo. Il parametro di costo per le attività formative individuali erogate è il seguente: UCS pari a € 40/h, così come definito dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016 e nel Regolamento Delegato (UE) 2019/697 della Commissione del 14 febbraio 2019.
42) Misura 5 - In merito al numero dei tirocini e delle mansioni da indicare, qualora un' APL presuma per esempio di attivare 100 tirocini, per le mansioni a - b - c etc.. e qualora riuscisse ad attivarne 200 con mansioni completamente diverse, potrebbe farlo ugualmente? o averlo indicato a priori inficia la suddetta possibilità? "Cambiare i settori professionali e/o le mansioni previste al momento della presentazione dell'istanza non inficia la possibilità di effettuare il tirocinio. Potranno essere effettuati tirocini pari a quelli ammessi a finanziamento; pertanto fino a saturazione dell'importo approvato."
43) Misura 5 - Tra i requisiti che le aziende ospitanti devono mantenere c’è quello di non avere in corso procedure di sospensione dei rapporti di lavoro per cassa integrazione.Tale requisito non è coerente col momento pandemico che sta vivendo il paese. Si ritiene, pertanto, che si possa andare in deroga, perlomeno fino al termine dell’emergenza sanitaria. Si ritiene che si possa andare in deroga ai sensi del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52 e del Decreto Ristori del 27/10/2020 che prevede la proroga della Cassa integrazione COVID fino al 31 gennaio 2021.
44) Trasversale - "Come previsto dal Comunicato n.prot. 3298 del 23/01/2021 i termini per la presentazione delle istanze a valere sugli Avvisi n.1/2020 n.2/2020 e n.4/2020 sono stati prorogati al 08/02/2021. La proroga è concessa esclusivamente ai soggetti proponenti che alla scadenza del 23/01/2021 prevista dagli Avvisi non hanno ancora presentato alcuna istanza di finanziamento. Le numerose richieste di riapertura istanze già inviate non verranno prese in considerazione. "

(N.B. Per trasversale si intende che la FAQ riguarda le diverse misure attivate)


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