Reddito di Emergenza INPS esteso per altri 4 mesi fino a settembre 2021. Come fare richiesta e quanto spetta


Scade il: 31 Luglio 2021


Pubblicato il 2021-06-14


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Si è concretizzata possibilità di una nuova proroga del reddito di emergenza 2021.

Infatti nel decreto Sostegni bis da 40 miliardi, approvato ieri 20/05/2021 dal Consiglio dei Ministri, sono state previste altre 4 quote di Reddito di EMergenza (R.E.M.) per i mesi di giugno,luglio, agosto e settembre 2021. Tutto ciò è stato confermato dall'approvazione del Decreto Sostegni bis pubblicato in gazzetta ufficiale il 25 maggio 2021. Quindi per il 2021 sono ben 7 le mensilità previste per i fruitori.

Ricordiamo che l’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto legge 22 marzo 2021, n.41 (decreto sostegni), ha previsto il riconoscimento, a domanda, di tre mensilità di Reddito di Emergenza, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021. Il beneficio, il cui importo è determinato ai sensi del comma 5 dell’articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) , sarà riconosciuto ai nuclei familiari in condizioni di difficoltà, come conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e in possesso cumulativamente di determinati requisiti di residenza ed economici, patrimoniali e reddituali, previsti dalla normativa vigente e di seguito dettagliati.

Il Reddito di Emergenza (REM d.l. 34) è una misura di sostegno economico istituita con l’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Successivamente, con i decreti rilancio sono state introdotte altre possibilità di richiedere un’ulteriori 3 mensilità di REM .

Adesso il decreto sostegni ha previsto il prolungamento del sostegno anche per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021 mentre il decreto sostegni bis ha previsto l'erogazione del reddito di emergenza anche per i mesi di giugno, luglio agosto e settembre 2021.

Il Reddito di emergenza nel decreto sostegni bis

Come riportato all' "Art. 36 Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza "   del D.L. 73/2021 Sostegni Bis viene confermato che per l’anno 2021 sono riconosciute, su domanda, ulteriori  quattro  quote  di  reddito  di  emergenza,  relative  alle  mensilità  di  giugno,  luglio,  agosto e settembre 2021, oltre a quanto previsto dal decreto sostegni (D.L. 41/2021) . L'importo di erogazione sarà il medesimo di quanto previsto prima.

Per vedersi riconosciuto il Reddito di Emergenza del decreto sostegni bis il reddito familiare da tenere a riferimento e quello di Aprile 2021 ( con il decreto sostegni bis era febbraio 2021).  La domanda per le quote di Rem dovrà esser presentata sempre all'INPS  entro  il 31  luglio  2021  tramite  modello  di  domanda  predisposto.

A chi è rivolto il REM INPS decreto sostegni?

Il REM è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla legge (articolo 82, commi 2, 3 e 6, decreto-legge 34/2020). Come per il Reddito di Cittadinanza, il beneficiario della prestazione non è quindi il singolo richiedente ma l’intero nucleo familiare.

il REm è riconosciuto quindi ai nuclei familiari in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

  • un valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore ad una soglia pari all’ammontare di cui all’articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020; per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l’ammontare del beneficio, la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE;
  • assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all’articolo 10 del decreto legge 22 marzo 2021, n.41 (ovvero le misure del decreto sostegni);
  • possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3, lettere a), b) e c), dell’articolo 82 del decreto legge n. 34 del 2020. Il requisito di cui al comma 2, lettera c), dell’articolo 82 del decreto legge n. 34 del 2020 è riferito all’anno 2020


Pertanto, ai fini del riconoscimento del REm, è necessario che il nucleo richiedente possieda anche i seguenti requisiti:
 

  • residenza in Italia al momento della domanda, verificata con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;
  • un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 (verificato al 31.12.2020) inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000; il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
  • un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda, inferiore ad euro 15.000.

In aggiunta,il Reddito di EMergenza 2021 spetta anche a coloro che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 di percepire la NASpI e la DIS-COLL, e hanno un ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 30mila euro (comma2). In questo caso, la misura, erogata nell’importo fisso di 400 euro mensili e sempre per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2021, spetta in assenza del diritto al beneficio previsto negli altri casi.

Come funziona il Reddito di Emergenza?

Al momento della presentazione della domanda deve essere presente una Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE, ordinario o corrente, dove verificare il valore dell’ ISEE e la composizione del nucleo familiare. Nel caso di nuclei con minorenni, è necessario l’ ISEE minorenni in luogo di quello ordinario. Non è valida, ai fini della richiesta del beneficio, l’attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto.

Il nucleo familiare è quello attestato nella DSU valida al momento della presentazione della domanda.

Il reddito familiare, riferito alla mensilità di Febbraio 2021, e il patrimonio mobiliare si determinano secondo i criteri stabiliti dalla legge (rispettivamente: articolo 4, comma 2 e articolo 5, comma 4, d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159).

La soglia di reddito familiare per la verifica della sussistenza del requisito si ottiene moltiplicando il valore della scala di equivalenza per 400 euro.

Tale valore è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di:

  • 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni;
  • 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

Con che cosa è incompatibile il REM 2021?

Il Reddito di EMergenza 2021 non è compatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all’articolo 10 del decreto legge 22 marzo 2021, n.41.
Si tratta delle indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 appartenenti alle seguenti categorie:

  • ai soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articoli 15 e 15-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 ( articolo 10, comma 1)( cosiddetto Contributo Fondo perduto decreto sostegni per le imprese);
  • ai lavoratori dipendenti stagionali e ai lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali ( articolo 10, comma 2) );
  • ai lavoratori dipendenti stagionali e ai lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali ( articolo 10, comma 3, lettera a) );
  • ai lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ( articolo 10, comma 3, lettera b);
  • ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie ( articolo 10, comma 3, lettera c) );
  • agli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 ( articolo 10, comma 3, lettera d) );
  • ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali ( articolo 10, comma 5);
  • ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo ( articolo 10, comma 6);
  • ai lavoratori del settore dello sport ( articolo 10, comma 10).


Il REm non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:
 

  • essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
  • essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo; laddove nel nucleo siano presenti uno o piú lavoratori dipendenti beneficiari di trattamento di integrazione salariale (ad esempio, cassa integrazione ordinaria, in deroga, assegno ordinario, etc.), la verifica del requisito viene effettuata sulla base della retribuzione teorica del lavoratore, desumibile dalle denunce aziendali;
  • essere percettori di Reddito/Pensione di Cittadinanza.

.Quando si presenta la domanda per il REM decreto sostegni?

Una volta verificata la sussistenza di tutti i requisiti di legge, il REM verrà erogato per i mesi Marzo, Aprile e Maggio 2021.

La domanda deve essere presentata all’INPS entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, attraverso i seguenti canali:

  • gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152;
  • il sito internet dell’INPS, autenticandosi con PIN, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e CIE (Carta di Identità Elettronica).

Quanto spetta con il Reddito di Emergenza 2021?

L’importo mensile del REM è determinato moltiplicando il valore della scala di equivalenza per 400 euro.

Il valore della scala di equivalenza, pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare, è incrementato di:

  • 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni;
  • 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

L’importo del beneficio economico non può comunque essere superiore a 800 euro mensili, elevabili a 840 euro solo in presenza di disabili gravi o non autosufficienti e nei casi sotto descritti.

La scala di equivalenza non tiene conto dei soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione.

Quando verrà pagato il REM Reddito di Emergenza del decreto sostegni 2021?

Secondo quanto comunicato dall'INPS, per coloro i quali che hanno presentato la domanda entro il 30 aprile: 

  • Mensilità di marzo 2021 : pagata dall'Inps a a partire dal 15 maggio 2021
  • Mensilità di aprile 2021: pagata dall'Inps a partire dal 15 giugno 2021
  • Mensilità di maggio 2021: pagata dall'Inps a partire dal 15 luglio.

Per coloro i quali che presentano la domanda entro il 31 maggio 2021:

  • Mensilità di marzo 2021: pagata dall'Inps dal 15 giugno 2021
  • Mensilità di aprile 2021: pagata dall'inps dal 15 luglio
  • Mensilità di maggio 2021: pagata dall'Inps dal 15 agosto.

In realtà chi ha fatto domanda entro aprile ad oggi 14/06/2021 ha già ricevuto la prima mensilità di Rem - Reddito di Emergenza relativa al mese di maggio. Invece a partire dal 15 giugno in poi, saranno messe in pagamento anche tutte le altre mensilità, anche per chi ha fatto domanda a maggio, così come per gli ex percettori di Naspi e Discoll.

Inoltre per chi percepisce Naspi e Discoll l'INPS ha comunicato che le domande verranno valutate entro il 15 giugno 2021, rassicurando i disoccupati che, incusi nella platea dei beneficiari grazie al decreto Sostegni, avevano già presentato richiesta entro il 30 aprile.

Chi lavora può percepire il Reddito di Emergenza?

La risposta è NO, poichè essere titolari di un contratto di lavoro fa sì che non si possa fruire del REM,  senza il rispetto dei requisiti reddituali,

Qual è l'importo massimo reddito di emergenza?

L'erogazione massima del reddito di emergenza INPS ammonta ad 800€ al mese (pari al doppio dell'importo minimo che ammonta a 400€)

Può essere preso il reddito di emergenza in automatico?

Secondo quanto disposto dall'INPS sarà necessario presentare domanda per ottenerlo, non si riceve in automatico. Infatti nella nuova domanda si dovrà ribadire la permanenza dei requisiti di accesso.

Chi percepisce la Disoccupazione Naspi può richiedere anche il Reddito di Emergenza?

In base a quanto stabilito nel decreto Sostegni e di un chiarimento rilasciato dall'INPS la disoccupazione non rientrerebbe tra le prestazioni incompatibili, pertanto tra reddito di emergenza e Naspi vi sarebbe compatibilità.  Ovviamente è necessario rispettare i requisiti ISEE e patrimoniali ed è importante per ottenere il beneficio che il reddito familiare di febbraio 2021 sia inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del reddito di emergenza spettante incrementato, per i nuclei familiari con canone di locazione dichiarato nella DSU, nella misura di un dodicesimo dell’ammontare annuo dell’affitto stesso.

(ultimo aggiornamento 14/06/2021)


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