Bonus Affitti per le aziende e professionisti che pagano l'affitto: rimborsi del 60% dei canoni da gennaio a maggio 2021 con il D.L. Sostegni bis
Pubblicato il 2021-06-18
Autore: Dott. Adriano Butera - Dottore Commercialista e Revisore Legale


L'art. 4 del Decreto-legge del 25/05/2021 n. 73 , più noto come D.L Sostegni bis ha previsto un bonus affitti per immobili strumentali e aziende dedicato ad imprese e professionisiti.
Il bonus affitti del DL sostegni bis ha due diversi trattamenti in base alle aziende richiedenti.
Bonus affitti imprese turisto ricettive D.L. Sostegni Bis
Il comma primo dell'articolo 4 prevede la proroga per il credito d’imposta sui canoni di locazione commerciale per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator. Infatti viene previsto un prolungamento fino a luglio 2021 del bonus già spettante da gennaio ad aprile 2021 previsto all’articolo 28 del Dl n. 34/2020 (decreto “Rilancio”). Viene così previsto un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività ovvero pari al 50% dell’ammontare mensile dei canoni per affitto d’azienda.
Per poter usufruire del credito di imposta l'azienda dovrà dimostrare che nel mese di riferimento del 2021 si sia subita una contrazione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019 a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrati nel 2019.
Bonus affitti imprese e professionisti D.L. Sostegni Bis
Il comma 2 del D.L. Sostegni bis invece si rivolge agli esercenti attivita' d'impresa, arte o professione che abbiano subito una riduzione di fatturato rispetto all'anno precedente. L’agevolazione, che mira a contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure restrittive previste, sulla scia dell'art. 28 del decreto "Rilancio", ha previsto un credito d’imposta pari
- al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo
- al 30% dell’ammontare mensile dei canoni per affitto d’azienda.
A differenza del decreto rilancio, i destinatari del nuovo “bonus affitti” sono coloro che svolgono attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nell'anno 2019. Ammessa all'agevolazione anche gli enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti; l’agevolazione, in tal caso, riguarda i canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.
Inoltre le modalità di calcolo per aver diritto al bonus sono differenti rispetto al Decresto Rilanco. Infatti affinchè si possa usufruire del credito d’imposta canoni di locazione occorre verificare che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto a quello del periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020 (si prescinde da tale requisito per coloro che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019). Nel bonus affitti del decreto rilancio ricordiamo che la diminuzione del fatturato doveva essere calcolata facendo riferimento al singolo mese e verificando che si fosse subito una perdita di almeno il 50 per cento.
Come fare per usufruire del bonus affitti?
Il credito d’imposta può essere utilizzato per compensare tributi o direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta, in ogni caso solo dopo aver provveduto al pagamento dei canoni.
In alternativa all'utilizzo sotto forma di credito di imposta da compensare, come disposto già nel decreto “Rilancio”, tale credito potrà essere ceduto, anche in parte, ad altri soggetti, compreso lo stesso locatore o concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare (provvedimento 1° luglio 2020).
Se ho cartelle esattoriali, per imposte erariali, di ammontare superiore a €. 1.500 posso compensare il credito?
La compensazione dei crediti tributari, ai sensi dell'art.31 c.1 del D.L. n 78/2010, è vietata in presenza di ruoli scaduti, derivanti da cartelle esattoriali, per imposte erariali, di ammontare superiore a €. 1.500m ma Il “bonus affitti” non è soggetto a tale vincolo, quindi si potrà utilizzare tranquillamente in compensazione il credito maturato.
Il bonus affitti è imponibile?
Secondo quato disposto, il credito di imposta per l'affitto stabilito nel D.L. Sostegni bis non concorre alla formazione né della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione ai fini dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (articolo 61 e articolo 109, comma 5, Tuir).
La misura agevolativa in "de minimis" va applicata nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dalla Commissione europea con il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19” e successive modifiche, consultabili sul portale R.N.A. del Mise.
Il credito di imposta affitti del D.L. Sostegni Bis va indicato in dichiarazione?
I soggetti che beneficiano dei crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese devono compilare il quadro RU della dichiarazione dei redditi. Ricordiamo che per il credito di imposta affitti previsto nel decreto "Cura Italia" art. 65 D.L. 18/2020 si dovra indicare nella dichiarazione dell'anno di imposta 2020 al rigo RU1 quadro 1 il codice credito " I1 " mentre per il credito di imposta affitti elativo ai canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (art. 28, DL 34/2020 decreto "Rilancio") si dovra indicare al rigo RU1 quadro 1 il codice credito " H8 " .