Credito d'imposta fino al 70% per investire in Sicilia e nel Sud Italia grazie alla ZES Unica 2025


Scade il: 30 Maggio 2025


Pubblicato il 2025-03-26

Autore: Dott. Adriano Butera - Dottore Commercialista e Revisore Legale



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Come avvenuto per l'anno 2024,l'art. 16 del DL 19.9.2023 n. 124 ha previsto un credito d'imposta per gli investimenti nella c.d. "ZES unica" per il Mezzogiorno. Tale agevolazione è adesso stata  prorogata anche per il 2025 attraverso il decreto 17.5.2024, con le quali sono state definite le disposizioni attuative dell'agevolazione 2025.

ZES 2025:Chi può usufruire delle agevolazioni? 

Possono beneficiare del credito d'imposta le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nella ZES unica che effettuano gli investimenti agevolabili. Una società con sede legale al di fuori della ZES unica Mezzogiorno può richiedere il credito d'imposta per investimenti agevolati destinata a una sua struttura produttiva che si insedia nell'ambito territoriale della ZES unica

Il beneficio non si applica ai soggetti che operano in determinati settori (industria siderurgica, carbonifera e lignite, trasporti e relative infrastrutture, produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, banda larga, nonché creditizio, finanziario e assicurativo); le imprese in stato di liquidazione o di scioglimento; le imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del regolamento 651/2014.

Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle Regioni Sicilia,Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Molise e nelle zone assistite della Regione Abruzzo

ZES 2025:Quali investimenti possono usufruire delle agevolazioni? 

Nel 2025 l'incentivo ha riguardato gli investimenti effettuati  dall'1.1.2025 al 15.11.2025. La finestra temporale riferita al 2024 è invece ormai chiusa

Al fine di individuare l'esatto momento di effettuazione dell'investimento, occorre fare riferimento all'art. 109 del TUIR. Ne consegue che le spese di acquisizione dei beni si considerano quindi sostenute alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale; le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate.

Pertanto, il costo di un bene oggetto di un investimento effettuato, secondo i criteri appena richiamati, oltre la data del 15.11.2025 non assume rilevanza ai fini della determinazione del credito d'imposta 2025.

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, relativi a:

  • l'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica;
  • l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.

Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un'attività economica (art. 3 co. 4 del Decreto 17.5.2024). Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati nel periodo agevolato nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro: Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione. 

La norma prevede un investimento minimo per richiedere l'agevolazione. Infatti non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Esclusioni

ZES 2025:Quali agevolazioni spettano? 

Il credito d'imposta è attribuito nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027; nel limite massimo di spesa, stabilito in misura paria 2,2 miliari per il 2025 (art. 1 co. 485 della L. 207/2024); nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e, in particolare, dell'articolo 14 del regolamento UE 651/2014.

La misura del credito d'imposta teorico è differenziata per Regioni, dimensioni d'impresa e ammontare degli investimenti come in tabella

ZES 2025:Quando richiedere le agevolazioni? 

Per l'anno 2025, ai fini della fruizione del credito d'imposta, gli operatori economici devono presentare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate, dal 31.3.2025 al 30.5.2025, indicando l'ammontare delle spese ammissibili che prevedono di sostenere fino al 15.11.2025 (in tale comunicazione possono essere indicati anche gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31.12.2024, nonché gli acconti versati e fatturati prima dell'1.1.2025 - comunque non prima del 20.9.2023 - per investimenti realizzati dall'1.1.2025).

A tal fine va utilizzato il software "ZESUNICA2025", disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate

Inoltre occorrerà inviare, a pena di decadenza dall'agevolazione, dal 18.11.2025 al 2.12.2025, all'Agenzia delle Entrate una comunicazione integrativa, attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15.11.2025 degli investimenti indicati nella comunicazione originaria presentata; a tal fine, va utilizzato il software "ZESUNICAINTEGRATIVA2025", disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile sarà pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative. 

ZES 2025: come si può utilizzare il credito d'imposta?

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, con il codice tributo "7034" (ris. Agenzia delle Entrate 22.7.2024 n. 39); presentando il modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definisce la percentuale di credito effettivamente spettante, e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all'utilizzo del credito d'imposta; senza applicazione del limite annuale alle compensazioni di cui all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 (250.000 euro) .

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti iscritto nella sezione A del registro .

ZES unica 2025: quale dicitura in fattura?

Il decreto 17.5.2024 non prevede una specifica dicitura da indicare nelle fatture degli acquisiti concernenti gli investimenti agevolabili (FAQ Agenzia delle Entrate 11.7.2024). Rideterminazione del credito d'imposta

ZES 2025:Cumulabilità con altre agevolazioni

L'agevolazione è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Il credito d'imposta ZES unica è cumulabile con il bonus investimenti transizione 5.0 . Inoltre, il credito d'imposta è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del TFUE .

 


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