Contributo Fondo perduto perequativo con calo del 30%: stabilito il calcolo


Scade il: 28 Dicembre 2021


Pubblicato il 2021-11-18

Autore: Dott. Adriano Butera - Dottore Commercialista e Revisore Legale


Immagine articolo: Contributo Fondo perduto perequativo con calo del 30%: stabilito il calcolo

Condividi

Spazio disponibile

Contributo a fondo perduto perequativo con calo del 30 per cento: dopo mesi di attesa il ministrero dell'Economia attraverso la pubblicazione del decreto del 12/11/2021 ha stabilito i requisiti per poter accedere all'ultimo contributo previsto dal decreto sostegni bis.

Chi potrà richiedere il contributo perequativo covid?

1° requisito per ottenere il contributo perequativo

Potranno ricevere i contributi a fondo perduto tutti i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario che hanno registrato nel 2020 un peggioramento del risultato economico d’esercizi pari almeno del 30% rispetto al reddito dichiarato nel 2019.

2° requisito per ottenere il contributo perequativo

Per richiedere il nuovo contributo a fondo perduto, i titolari delle partite IVA devono aver trasmesso entro il 30 settembre 2021 la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2020, e aver correttamente trasmesso la dichiarazione per l'anno 2019.

A quanto ammontano i contributi a fondo perduti ?

Il contributo che ciascuna partita IVA potrà percepire attraverso il fondo perduto perequativo, sarà massimo di 150.000 euro.

Fondo perduto perequativo: come si calcola?

Verificato che la società o il titolare di partita IVA abbia rilevato una riduzione del proprio reddito di almeno il 30%, si dovranno innanzitutto conteggiare i contributi legati all'emergenza covid percepiti precedentemente quali:

  • articolo 25 del DL 34/2020 Contributo a fondo perduto “Decreto Rilancio”,
  • articoli 59 e 60 del DL 104/2020, Contributo a fondo perduto “Centri Storici e Comuni montani”
  • articoli 1, 1-bis e 1-ter del DL 137/2020, Contributi a fondo perduto “Ristori”
  • articolo 2 del DL 172/2020, Contributo a fondo perduto “Ristorazione Natale”
  • articolo 1 del DL 41/2021; Contributo a fondo perduto “Decreto Sostegni”
  • articolo 1, commi 1-3 del DL 73/2021, Contributo a fondo perduto “automatico Decreto Sostegni-bis”
  • articolo 1, commi 5-13 del DL 73/2021, Contributo a fondo perduto “Attività Stagionali, Decreto Sostegni-bis”.

Fatto questo conteggio si potrà procedere al calcolo dell'importo su cui calcolare il contributo perequativo a fondo perduto dato dalla seguente formula:

" Risultato economico 2019 meno Risultato economico 2020 meno Contributi Covid percepiti"

Tale risultato andrà moltiplicato per le seguenti percentuali previste dal Ministero dell' Economia:

  • 30%:per gli operatori economici con ricavi e compensi nell'anno 2019 fino a 100.000 euro
  • 20%:per gli operatori economici con ricavi e compensi nell'anno 2019 da 100.000 a 400.000 euro
  • 15%:per gli operatori economici con ricavi e compensi nell'anno 2019 da 400.000 a un milione di euro
  • 10%:per gli operatori economici con ricavi e compensi nell'anno 2019 da un milione e fino a 5 milioni di euro
  • 5 %:per gli operatori economici con ricavi e compensi nell'anno 2019 da 5 milioni a 10 milioni di euro

Esempio calcolo contributo perequativo a fondo perduto

Facciamo un esempio pratico del calcolo del contributo perequativo a fondo perduto:

Supponiamo che una società nel 2019 ha rilevato ricavi per 180.000 € e ha ottenuto un risultato di esercizio di 80.000 €. Nel 2020 la stessa sociètà ha ottenuto un risultato di esercizio 20.000 € e percepito 6.000 € di contributi legati all'emergenza covid. Il nuovo contributo perequativo a fondo perduto è pari a 60.000 (differenza dei risultati di esercizio) - 6000 € (contributi covid percepiti) X 20% (percentuale prevista per aver rilevato ricavi pari a 180.000 € nel 2019) = 10.800 € .

Calcola online il contributo perequativo a fondo perduto 2021

Se volete capire quanto vi spetta e calcolare online il contributo perequativo a fondo perduto potete utilizzare il nostro calcolatore cliccando sul link https://comecalcolo.com/calcolatori/calcola-contributo-perequativo-a-fondo-perduto-del-decreto-sostegni/

Da quando si potrà presentare la domanda di contributo?

Per la richiesta del contributo, i soggetti sono tenuti ad inviare l’istanza, esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia a partire dal 29 novembre e fino al 28 dicembre 2021 o tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet delle Entrate a partire dal 30 novembre e fino al 28 dicembre 2021. L’Agenzia curerà anche il processo di erogazione del contributo. Come spiegato nel Provvedimento, inoltre, l’istanza può essere presentata solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 è stata presentata entro il 30 settembre 2021 e quella relativa al periodo in corso al 31 dicembre 2019 entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione, comunque non oltre il 30 settembre 2021. Anche per il contributo “perequativo” il soggetto richiedente può scegliere, irrevocabilmente, se ottenere l’importo totale come accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato oppure se optare per il credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

Quando verrà pagato il contributo perequativo?

Una volta inviata la domanda prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle entrate effettuerà una serie di controlli sui dati presenti nell’istanza e quelli in Anagrafe Tributaria, al fine di individuare eventuali anomalie e incoerenze che potrebbero determinare lo scarto della richiesta. L’erogazione del contributo sarà effettuata – in base alla scelta del richiedente - mediante riconoscimento di credito d’imposta o accredito sul conto corrente indicato nell’istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona diversa dalla persona fisica che ha richiesto il contributo.

 

Dove posso vedere in dichiarazione il mio risultato economico da indicare nel modello per richiedere il contributo ?

 

In maniera esemplificativa il risultato economico da tenere in considerazione al fine del calcolo della riduzione del risultato economico 2019 - 2020 potrà essere così ricavato:

  • Il contribuente in regime forfettario potrà verificare il suo risultato economico al quadro LM 34 colonna 3
  • Il professionista potrà potrà verificare il suo risultato economico al quadro RE23
  • La ditta individuale potrà verificare il suo risultato economico al quadro RG31 (se in contabilità semplificata) o al quadro RF63 (se in contabilità ordinaria)
  • La società di persone potrà verificare il suo risultato economico nei quadri RE23 ( se professionisti) RG31 (se in contabilità semplificata), RF63 (se in contabilità ordinaria)
  • Per le società di capitali come le SRL e SRLS che adottano la contabilità ordinaria, il risultato economico è quello indicato nel rigo RF63, colonna 1, del quadro RF.

A tali dati possono aggiungersi altri quadri da considerare per particolari fattispecie, per il quale è sempre meglio rivolgersi al proprio Dottore Commercialista per il calcolo definitivo da indicare in domanda.

Per scaricare la guida al contributo perequativo clicca qui

Per scaricare la il modulo di domanda del contributo perequativo  clicca qui

Se volete rimanere informati su questa agevolazione e sugli altri aggiornamenti iscrivetevi alla nostra newsletters o seguiteci su facebook.


Calcolatore dell'importo delle rate dell'adesione agevolata


Vuoi rimanere sempre aggiornato? clicca "mi piace" sulla nostra pagina Facebook



Vuoi maggiori info? Contattaci subito!