Contributi ai privati per rimuovere l'amianto dalle abitazioni. Possibile richiedere fino a 5.000 ad abitazione.
Scade il: 2 Dicembre 2022
Pubblicato il 2022-09-09
Autore: Dott. Adriano Butera - Dottore Commercialista e Revisore Legale
È stato pubblicato dalla Regione Siciliana l’avviso che prevede la concessione ed erogazione, per l’esercizio 2022, di un contributo a fondo perduto, al fine di incentivare i privati cittadini alla rimozione e successivo smaltimento di manufatti o materiali contenenti amianto presenti in unità immobiliari destinate a civile abitazione e relative pertinenze situate nel territorio della Regione Siciliana.
La misura è finalizzata a invogliare i cittadini a eliminare i manufatti in amianto pericolosi per la salute e per l’ambiente.
La dotazione finanziaria messa a disposizione dall’assessorato regionale all’Energia è di dieci milioni di euro. Il contributo sarà concesso in misura dell’80 per cento dei costi effettivamente sostenuti per un massimo di cinque mila euro; per gli interventi nei condomini l’importo massimo è di 2mila e 500euro per abitazione per un totale, quindi, di 30 mila euro per tutto l'edificio.
Ma vediamo l'agevolazione in dettaglio.
Contributi per rimozione amianto: chi può richiederli?
Potanno richiedere i contributi:
a. le persone fisiche titolari del diritto di proprietà;
b. le persone fisiche con diritti reali di godimento;
c. i condomini (rappresentati dal loro amministratore di condominio);
Contributi per rimozione amianto: quali immobili rientrano nell'agevolazione?
Le unità immobiliari che rientrano nel'agevolazione sono quelle destinate a civile abitazione, e relative pertinenze, debitamente accatastate con codici A/1,A/2,A/3,A/4,A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, A11, C/2, C/6 C/7 e F/5, ubicate nel territorio della Regione Siciliana.
Contributi per rimozione amianto: Quali interverti sono ammessi?
Sono oggetto del contributo regionale a fondo perduto le spese sostenute per interventi di rimozione e successivo smaltimento di manufatti o materiali contenenti amianto presenti in unità immobiliari destinate a civile abitazione, relative pertinenze, ovvero concernenti
manufatti condominiali, riguardanti:
- coperture in cemento-amianto;
- manufatti in cemento-amianto posti all’interno degli edifici quali, a titolo esemplificativo, canne fumarie, tubazioni, vasche, serbatoi;
- pavimenti in vinyl-amianto;
- manufatti in amianto friabile;
- materiali presenti/depositati in aree private, purché non si tratti di rifiuti abbandonati;
Sono anche ammissibili al contributo le spese strettamente connesse agli interventi di rimozione e successivo smaltimento di manufatti o materiali contenenti amianto presenti in unità immobiliari destinate a civile abitazione e relative pertinenze, ovvero in aree condominiali.
Nello specifico, sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese relative a:
- elaborazione del Piano di lavoro da presentare alla ASP (ex art.256 del d.lgs.81/2008);
- esecuzione dei lavori di rimozione dei manufatti contenenti amianto;
- trasporto e conferimento dei rifiuti contenenti amianto presso impianti autorizzati;
- eventuale allestimento del cantiere di lavoro (es. ponteggio e sicurezza);
- eventuali oneri amministrativi correlati all’esecuzione dei lavori
Sono esclusi dal contributo:
- gli interventi concernenti le opere di ripristino e la realizzazione e messa in opera di manufatti sostitutivi;
- la quota degli interventi che hanno beneficiato, all’atto della presentazione della rendicontazione, di altre agevolazioni/finanziamenti pubblici (esempio eco-sisma bonus, bonus ristrutturazione edilizio, etc), ovvero intendendosi eleggibile nel potenziale beneficio gli interventi sulla parte di ristrutturazione edilizia a carico del cittadino;
- interventi relativi a immobili utilizzati quali beni strumentali per lo svolgimento dell’attività professionale/artigianale;
Sono da considerarsi interventi riferibili alla singola unità immobiliare e relative pertinenze, i manufatti contenenti amianto nella proprietà del beneficiario e a servizio della predetta unità immobiliare, anche se collocati in aree comuni o condominiali (vedi, ad esempio, un serbatoio ad uso esclusivo dell’abitazione collocato su spazi condominiali);
Gli interventi di rimozione dei manufatti contenenti amianto devono essere effettuati esclusivamente da parte di imprese iscritte alla categoria 10 dell'Albo Gestori ambientali; il trasporto degli stessi a fini dello smaltimento deve essere effettuato da imprese iscritte alla categoria 5 dell'Albo Gestori ambientali; ciononostante gli interventi potranno essere realizzati da ditte/professionisti che si potranno avvalere delle ditte autorizzate per gli scopi previsti dalla normativa;
Sono eleggibili al contributo regionale a fondo perduto esclusivamente interventi effettuati successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione al presente Avviso. Nessuna spesa è eleggibile laddove non si dimostri che i manufatti contenenti amianto di cui alla domanda non siano stati rimossi e smaltiti.
Contributi per rimozione amianto: a quanto ammontano?
Il contributo a fondo perduto erogabile sarà concesso in misura dell’80% dei costi effettivamente sostenuti in relazione agli interventi ammissibili.
Per ciascuna unità immobiliare, ivi ricomprese le relative pertinenze, il contributo massimo erogabile non può, comunque, superare l’importo di 5.000 €.
Per gli interventi afferenti a manufatti condominiali, il contributo massimo erogabile a ciascun condomino non può superare l’importo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per unità immobiliare, comprensiva di eventuale relativa pertinenza nel limite massimo complessivo di € 30.000 per condominio;
Contributi per rimozione amianto: come richiederli?
Le domande di contributo dovranno essere sono presentate esclusivamente on- line attraverso la cosiddetta “piattaforma” raggiungibile al sito internet www.bandoamianto.regione.sicilia.it dalle ore 12:00 del 19 settembre 2022 alle ore 18:00 del 2 dicembre 2022;
La procedura consta di quattro fasi:
- a partire dal giorno 19 settembre 2022 si potranno inserire i dati preliminari della domanda che si conclude con la ricezione di un codice univoco di domanda che dovrà essere riportato in tutte le comunicazioni successive;
- a partire dal giorno 19 ottobre si potrà completare la domanda e inserire la documentazione prevista dal bando sulla piattaforma;
- validazione della domanda a partire dal giorno 28 novembre 2022 h 12.00 (click day) sino al 2 dicembre 2022 h 18.00;
- entro 10 gg dalla chiusura della Fase 3) emissione del decreto di approvazione dell’elenco delle istanze ammissibili;
- entro 90 giorni dall’esito di ammissione si dovrà procedere ad inviare la rendicontazione e la richiesta di pagamento.