Emergenza Covid 19: possibilità di sospendere anche le rate dei prestiti e delle cessioni del quinto grazie alla moratoria proposta da Assofin
Scade il: 30 Giugno 2020
Pubblicato il 2020-05-01
La gravissima crisi sanitaria, economica e sociale che ha colpito il Paese ha messo in profonda difficoltà molte famiglie che in epoche più favorevoli avevano fatto ricorso al credito per finanziare l’acquisto di beni di consumo.Come ormai a tutti noto, la perdita o la sospensione del lavoro, il venir meno dei redditi professionali stanno compromettendo la capacità di rispettare le scadenze previste per il pagamento delle rate.
"Il settore del credito al consumo, ha comunicato Assofin (associazione dei principali operatori, bancari e finanziari, del credito al consumo e immobiliare), vuole fornire supporto e dimostrare vicinanza a tutti coloro i quali siano stati più direttamente e duramente colpiti dalla crisi; per questo motivo viene proposta una moratoria che gli operatori del settore potranno concedere ai clienti che ne faranno richiesta. "
Beneficiari della moratoria saranno i titolari di contratti di credito ai consumatori che, come effetto dell’emergenza Covid-19, a partire da una data successiva al 21 febbraio 2020 e sino alla data ultima del 30 giugno 2020 , si trovino in una situazione di temporanea difficoltà economica dovuta a:
- Cessazione del rapporto di lavoro subordinato (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione);
- Cessazione dei rapporti di lavoro “atipici” di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione);
- Sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali);
- I lavoratori autonomi e liberi professionisti che abbiano registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data, una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus. Tale riduzione dovrà essere autocertificata con le modalità previste dalla legge.
- gli eredi che presentino le caratteristiche dianzi elencate di soggetti deceduti che avessero stipulato contratti non assistiti da polizza di protezione del credito che preveda il pagamento di un indennizzo pari al capitale residuo.
La sospensione deve essere espressamente richiesta dai possibili beneficiari e concessa dagli intermediari una volta verificata la presenza di una delle condizioni testé individuate.La sospensione può avere durata fino a sei mesi; in accordo col cliente possono essere previste durate inferiori.
Si può chiedere la sospensione del pagamento della rate dei finanziamenti di importo superiore a 1.000 euro (importo finanziato) e durata originaria superiore a sei mesi, concessi da banche e intermediari finanziari a favore di consumatori e stipulati fino al momento in cui verrà lanciata la moratoria.
La sospensione può essere richiesta per finanziamenti per i quali alla data del 21 febbraio 2020 non risultassero ritardi di pagamento tali da comportare la necessità di qualificare le relative posizioni in default o forborne, ovvero per i quali non fosse intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso.
Usufruiranno della moratoria anche le cessioni del quinto dello stipendiosolo alle seguenti condizioni:
- che l’ATC (Amministrazione Terza Ceduta corrispondente con l'azienda privata, l’amministrazione pubblica o statale presso la quale lavora il richiedente del finanziamento) accetti e quindi risulti giuridicamente obbligata a recuperare, sino al totale recupero degli importi, le rate temporaneamente sospese comprensive degli interessi maturati nel periodo di sospensione, mediante:a)il loro accodamento a partire dalla fine piano di ammortamento contrattuale originario;b)ovvero tramite eventuali trattenute da effettuarsi, anche nel corso dell’ammortamento del pr estito, in via aggiuntiva rispetto a quelle già dovute ai fini del rimborso dello stesso, nel rispetto, tuttavia, dei limiti di importo e di coesistenza con altre trattenute previsti dalla legge;
- che le compagnie accettino che le polizze assicurative che assistono il credito (rischio vita ed impiego) abbiano validità anche oltre la durata contrattuale del piano di ammortamento per il tempo necessario al pagamento delle rate sospese.
La sospensione può riguardare, alternativamente:
- il pagamento dell’intera rata mensile del finanziamento per una durata fino a 6 mesi (o equivalente in caso di rate non mensili).
- il pagamento della sola quota capitale fino a 6 mesi (o equivalente in caso di rate non mensili).La determinazione della modalità di sospensione compete al creditore in funzione delle sue peculiarità operative.
La sospensione comporterà un prolungamento del periodo di ammortamento corrispondente alla sospensione concordata (c.d. slittamento). Al cliente non verranno addebitati oneri o costi relativi all’espletamento delle procedure necessarie per l’attivazione della sospensione.
Nell’ipotesi di sospensione dell’intera rata nel periodo di sospensione sono applicati interessi, calcolati sul debito residuo al tasso (TAN) previsto dal contratto di finanziamento originario, garantendo, comunque, la costanza del Net Present Value del finanziamento. Gli interessi maturati dovranno essere rimborsati dopo il periodo di sospensione, secondo una delle seguenti modalità:
- a partire dal pagamento della prima rata in scadenza. Gli interessi maturati saranno suddivisi in quote di pari importo e in numero uguale alle rate residue del finanziamento. Ogni quota interessi sarà quindi aggiunta all’importo della rata prevista dal contratto originario;
- in un’unica soluzione, in occasione del pagamento della prima rata in scadenza dopo il periodo di sospensione;
- con l’aggiunta di alcune rate a fine piano, corrispondenti all’importo degli interessi maturati nel periodo di sospensione dei pagamenti (c.d. accodamento).
Nell’ipotesi di sospensione della sola quota capitale, nel periodo di sospensione verranno corrisposti solo gli interessi calcolati sul debito residuo al tasso (TAN) previsto dal contratto di finanziamento originarioe, terminato il periodo di sospensione, si riprenderà il pagamento degli importi delle rate previste dal contratto.In presenza di polizze assicurative che assistono il credito (rischio vita ed impiego), sarà discrezione delle compagnie prolungare la validità di dette polizze anche oltre la durata contrattuale del piano di ammortamento per il tempo necessario al pagamento delle rate sospese.
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La moratoria è promossa da Assofin a cui sono associate le seguenti società bancarie e finanziarie:
Agos Ducato S.p.A.
American Express Italia S.r.l.
Avvera S.p.A.
AXA Partners S.A.S
Banca della Nuova Terra S.p.A.
Banca Mediolanum S.p.A.
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.
BCC CreditoConsumo S.p.A.
Bibanca S.p.A.
BNL Finance S.p.A.
CACI Non-Life d.a.c. Rappr. Generale per l’Italia
Cap.Ital.Fin. S.p.A.
Cardif Vita S.p.A.
Carrefour Banque Succursale italiana
Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A
Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.
Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A.
CBP Italia S.p.A. Semplificata
CheBanca! S.p.A.
Cofidis S.p.A.
Compass Banca S.p.A.
Creditis Servizi Finanziari S.p.A.
Credito Emiliano S.p.A.
Deutsche Bank S.p.A. divisione Deutsche Bank Easy
Diners Club Italia S.r.l.
Eurocqs S.p.A.
Europ Assistance Italia S.p.A.
FCA BANK S.p.A.
FCE Bank plc
Fides S.p.A.
Fiditalia S.p.A.
Findomestic Banca S.p.A.
Finitalia S.p.A.
Futuro S.p.A.
Gruppo MutuiOnline S.p.A.
IBL Banca S.p.A.
ING Bank N.V. Succursale di Milano
Intesa Sanpaolo S.p.A
MCE Locam S.p.A.
Metlife Europe Insurance d.a.c. Rappr. Gen. per l'Italia
Net Insurance S.p.A.
Nexi Payments S.p.A.
OCS S.p.A.
PerMicro S.p.A.
Pitagora S.p.A.
Poste italiane S.p.A.
Prestitalia S.p.A.
ProFamily S.p.A.
Quid Informatica S.p.A.
RCI Banque S.A. Succursale Italiana
Santander Consumer Bank S.p.A.
Sella Personal Credit S.p.A.
Société Générale Insurance
Spefin Finanziaria S.p.A.
Toyota Financial Services (UK) Plc
UBI Banca S.p.A.
UniCredit S.p.A.
ViViBanca S.p.A.
Younited S.A.
(fonte assofin.it)