Bonus Terme: previsto un buono da 200€ a persona per pagare le spese termali dei cittadini


Scade il: fino ad esaurimento fondi


Pubblicato il 2021-10-28

Autore: Dott. Adriano Butera - Dottore Commercialista e Revisore Legale


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Prende il via oggi 28 ottobre 2021 il “bonus terme”, un buono per l’acquisto di servizi termali destinato a tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia.

Il “bonus terme” è gestito da Invitalia per conto del Ministero Sviluppo Economico (MiSE), che ha istituito un fondo apposito, con Decreto del Ministero del 14 agosto 2020, e ha individuato i servizi termali ammissibili, ovvero qualsiasi prestazione erogata da un istituto termale accreditato, ad eccezione dei servizi di ristorazione e di ospitalità. I servizi includono pertanto sia prestazioni esenti Iva, sia prestazioni soggette a Iva.

Come funziona il bonus terme?

I cittadini, per richiedere il bonus, dovranno rivolgersi direttamente agli enti termali accreditati, il cui elenco sarà pubblicato, a partire dal 2 novembre, nella sezione del sito "Enti accreditati".

Il Bonus Terme consiste in uno sconto del 100% sul prezzo d’acquisto dei servizi termali prescelti, fino a un massimo di 200 euro, che potrà essere richiesto dai cittadini rivolgendosi direttamente agli stabilimenti termali che si saranno nel frattempo accreditati sulla piattaforma. 

Ciascun cittadino maggiorenne potrà usufruire di un solo bonus, senza limiti di ISEE e senza limiti legati al nucleo familiare. 

Le risorse messe a disposizione per la misura agevolativa sono pari a 53 milioni di euro. Si tratta di un intervento che mira anche a sostenere un settore particolarmente colpito dall’emergenza Covid. 

Chi può aderire al bonus terme?

Gli enti termali per prenotare i bonus terme richiesti dai cittadini, si devono prima accreditare sulla piattaforma Invitalia. Gli enti devono avere i tre requisiti indicati nel DM 1° luglio 2021:

  • essere iscritti al registro delle imprese e risultare in attività
  • essere in possesso del codice ATECO 2007 96.04.20 “Stabilimenti termali” (primario, secondario o prevalente).
  • essere in possesso dell’autorizzazione all’apertura dell’attività termale rilasciata dall’ente competente. L’autorizzazione non deve essere scaduta

Il rappresentante legale dell’ente termale interessato ad accreditarsi come struttura per fruire del bonus terme deve presentare la richiesta accedendo tramite SPID, a partire dal 28 ottobre 2021.

Invitalia provvederà a verificare che la la documentazione presentata(copia dell’autorizzazione all’apertura dell’attività termale e dichiarazioni sostitutive di certificazione) sia conforme e accredita l’ente termale.

Una volta accreditato lo stabilimento termale accreditato, a partire dall’8 novembre 2021, può prenotare il bonus per i cittadini che lo richiedono. I buoni saranno disponibili in ordine cronologico di prenotazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Per i cittadini: come fare per richiedere il bonus terme?

I cittadini maggiorenni residenti in Italia possono beneficiare del bonus terme e ottenere dall’ente termale accreditato lo sconto in fattura, fino a un massimo di €200 a persona.

Il bonus può coprire il 100% del prezzo di acquisto dei servizi termali ammessi. Se il prezzo di acquisto dei servizi termali fosse superiore a €200, l’importo in più sarà a carico del cittadino.

Il cittadino interessato al bonus terme deve rivolgersi esclusivamente a uno degli enti termali accreditati, gli unici abilitati a effettuare la prenotazione.

Quando è possibile richiedere il bonus terme?

Per le aziende termali la richiesta di accreditamento va effettuata a partire dal 28 ottobre 2021.

I cittadini invece potranno richiedere il contributo agli istituti termali prenotando i servizi a partire dall’8 novembre 2021. 

Quali sono le caratteristiche principali del bonus terme?

Il bonus:

  • è riservato ai cittadini maggiorenni residenti in Italia
  • non può essere concesso per servizi termali già a carico del SSN, di altri enti pubblici o oggetto di ulteriori benefici riconosciuti al cittadino
  • non è cedibile a terzi, né a titolo gratuito né in cambio di un corrispettivo in denaro
  • non costituisce reddito imponibile del cittadino che ne beneficia e non può essere calcolato nel valore dell’indicatore della situazione economica equivalente – ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159
  • non può essere utilizzato per i servizi di ristorazione e ospitalità.

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