Bonus baby sitter 2021 INPS decreto sostegni: attivato lo sportello per richiederlo
Scade il: 30 Giugno 2021
Pubblicato il 2021-03-31
Autore: Dott. Adriano Butera - Dottore Commercialista e Revisore Legale


Il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 ha introdotto la possibilità, per i genitori di figli minori di 14 anni in didattica a distanza o in quarantena, di richiedere uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting o di servizi integrativi per l’infanzia, fino al 30 giugno 2021.
Cos'è e quando si può richiedere il bonus babysitter 2021?
Il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 prevede, per i genitori, che non svolgono l’attività lavorativa in modalità agile e che non usufruiscono di congedo parentale, il diritto ad usufruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per i periodi corrispondenti in tutto o in parte ai seguenti intervalli temporali:
- sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio
- durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio
- durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente
Chi può richiedere il bonus babysitter 2021?
I beneficiari sono i genitori conviventi di figli minori di 14 anni appartenenti alle seguenti categorie di lavoratori:
- iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS (articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335);
- autonomi iscritti all’INPS;
- autonomi iscritti alle casse professionali;
Il bonus spetta anche ai lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, alternativamente al congedo specifico di cui stiano già fruendo, appartenenti alle seguenti categorie:
- medici;
- infermieri;
- tecnici di laboratorio biomedico;
- tecnici di radiologia medica;
- operatori sociosanitari.
Il bonus spetta poi al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Come fare per richiedere il bonus baby sitter 2021 INPS?
La fruizione del bonus è riconosciuta nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile o smart working e a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di altre tutele previste dall’art. 2 del medesimo decreto-legge n. 30/2021 o in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, oppure altro genitore disoccupato.
Quanto spetta con il bonus baby sitter INPS 2021?
Il bonus spetta nel limite di 100 euro settimanali e viene erogato dall’Inps mediante il Libretto Famiglia, una sorta di borsellino elettronico utilizzabile per le prestazioni di lavoro occasionale, composto da titoli di pagamento prefinanziati dal valore nominale di 10 euro. Possono essere remunerate tramite il Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte dal (1 gennaio 2021) al 30 giugno 2021, salvo successive proroghe.
Quali sono le incompatibilità del bonus babysitter INPS Decreto sostegni?
Ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 30/2021, per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo di cui ai commi 2 e 5 oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire dell’astensione di cui ai commi 2 e 5 o del bonus di cui al comma 6, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure di cui ai commi da 1 a 6 del medesimo articolo 2.
Pertanto, sulla base di quanto previsto dalla norma, la misura bonus per servizi di baby-sitting può essere erogata, alternativamente, a entrambi i genitori purché non ricorra, nelle stesse giornate della settimana prescelta, una delle seguenti condizioni:
- la prestazione lavorativa è svolta in modalità agile;
- l’altro genitore non svolga alcuna attività lavorativa ovvero sia sospeso dal lavoro ovvero sia beneficiario di altri strumenti previsti a sostegno del reddito;
- i genitori abbiano fruito del congedo di cui ai commi 2 e 5 del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 30/2021.
Nel rispetto del principio di “alternatività”, si precisa che non è possibile rinunciare ai periodi di congedo COVID per l’anno 2021 effettivamente fruiti. Analogamente, si precisa che una volta effettuata, a richiesta dell’interessato, la conversione dei periodi di congedo parentale e di prolungamento di congedo parentale in “Congedo 2021” per genitori, di cui al comma 4 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 30/2021, non è possibile richiederne l’annullamento.
Infatti i bonus non possono essere fruiti se l’altro genitore è a sua volta in congedo “COVID 2021”, disoccupato o non lavoratore, se percettore per le giornate di riferimento di qualsiasi beneficio di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, quale ad esempio, NASpI, cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga, ecc.
In particolare, in caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l’incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata.
Diversamente, nel caso in cui il genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché a orario ridotto, l’altro genitore è ammesso alla fruizione dei bonus.
Inoltre, i bonus possono spettare anche in caso di congedo di maternità, ferie e congedo parentale di entrambi i genitori.
Per potere beneficiare della misura bonus per servizi di baby-sitting, l’assenza delle predette circostanze ostative alla fruizione dei bonus dovrà essere autocertificata dal genitore richiedente il bonus che, nel modello di domanda, dovrà dichiarare di non trovarsi in nessuna di tali condizioni anche con riferimento all’altro genitore.
Esempi e Faq del Bonus babysitter 2021 decreto sostegni
Facciamo alcuni esempi pratici relativi al nuovo bonus babysitter INPS 2021
- Esempio 1: Se entrambi i genitori non lavorano in modalità agile e il minore è in didattica a distanza per tutta la settimana, il bonus può essere utilizzato per i giorni di DAD e rendicontato nel Libretto Famiglia per i medesimi giorni.
- Esempio 2: Se entrambi i genitori non lavorano in modalità agile e il minore è in didattica a distanza per tre giorni alla settimana, il bonus può essere utilizzato per i giorni di DAD e rendicontato nel Libretto Famiglia per i medesimi giorni.
- Esempio 3: Se entrambi i genitori non lavorano in modalità agile e il minore è in didattica a distanza, ma un genitore è in congedo “COVID 2021” il lunedì, il bonus può essere utilizzato per i giorni in cui il minore è in DAD escluso il lunedì e rendicontato nel Libretto Famiglia esclusivamente nei giorni richiesti (dal martedì per i giorni di DAD).
- Esempio 4: Se il richiedente non lavora in modalità agile, l’altro genitore lavora in modalità agile solo il lunedì e il martedì e il minore è in didattica a distanza per tutta la settimana, il bonus può essere utilizzato dal mercoledì per i restanti giorni della settimana in cui il minore è in DAD ed essere rendicontato nel Libretto Famiglia per i medesimi giorni richiesti (dal mercoledì per i giorni di DAD).
- Esempio 5: Se il richiedente non lavora in modalità agile e l’altro genitore è sospeso dal lavoro il lunedì, il mercoledì e il venerdì e il minore è in didattica a distanza per tutta la settimana, il bonus può essere utilizzato esclusivamente nei giorni in cui l’altro genitore lavora non in modalità agile ed essere rendicontato nel Libretto Famiglia nei medesimi giorni (martedì e giovedì per i giorni di DAD).
Come avviene l'erogazione del bonus per servizi di baby-sitting mediante Libretto Famiglia?
Il bonus per servizi di baby-sitting ammonta al limite massimo complessivo di 100 euro settimanali. Nell’ipotesi in cui, all’interno del medesimo nucleo familiare, siano presenti più soggetti minori, con età entro i limiti previsti dalla norma, sarà possibile percepire il bonus anche relativamente a tutti i minori presenti, formulando più domande. In ogni caso, non potrà essere superato l’importo complessivo settimanale di 100 euro.
I bonus richiesti per le settimane nelle quali si verificano le situazioni previste dalla misure, sono erogati mediante il Libretto Famiglia.
Per poter fruire del bonus, il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore devono preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile sul sito www.inps.it. L’utilizzatore deve effettuare l’appropriazione del bonus ed effettuare la rendicontazione delle prestazioni effettivamente svolte con le modalità previste.
Possono essere remunerate tramite il Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 1° gennaio 2021 sino al 30 giugno 2021, salvo successive proroghe. Le prestazioni svolte nel periodo sopra indicato potranno essere comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 30 settembre 2021.
Le date nelle quali potrà essere utilizzato il bonus per lo svolgimento delle prestazioni di baby-sitting dovranno coincidere con il periodo di infezione da SARS COVID-19, quarantena o sospensione dell’attività didattica in presenza e nel rispetto dei requisiti descritti.
Al riguardo, è confermata la possibilità di impiegare i soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Rimangono fermi gli altri limiti previsti per le prestazioni di lavoro occasionale.
Si può erogare il bonus babysitter 2021 ai Nonni?
Come precisato nella ircolare n°58 del 14/04/2021 il bonus non può essere utilizzato per remunerare le prestazioni rese dai familiari. Pertanto, i familiari non devono svolgere prestazioni di lavoro come baby-sitter remunerate mediante il bonus in argomento; a tal fine rilevano i rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado. Quindi la risposta è No, non si può erogare il bonus babysitter 2021 ai Nonni!
A tal riguardo, al momento dell’inserimento della prestazione nel Libretto Famiglia, dovrà essere resa una dichiarazione da parte dell’utilizzatore attestante l’inesistenza di rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado con il prestatore, pena le conseguenze previste per legge in caso di dichiarazioni false e mendaci.
Infine, si precisa che, qualora i prestatori siano titolari di trattamenti pensionistici incumulabili con i redditi da lavoro, l’erogazione dei compensi derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa occasionale connessa all’erogazione del bonus baby-sitting determina l’effetto di sospendere l’intera pensione (ad esempio, pensione c.d. quota 100; pensione ai lavoratori c.d. precoci) o di ridurne l’importo in pagamento (ad esempio, trattamenti previdenziali di invalidità, ecc.).
Pertanto, resta preclusa la possibilità di registrazione come prestatore occasionale ai pensionati percettori del trattamento previdenziale c.d. quota 100 e ai pensionati c.d. precoci.
Si rammenta che nella disciplina del Libretto Famiglia la norma istitutiva non ha previsto la possibilità di revoca o di modifica delle prestazioni, essendo le stesse inserite a consuntivo, cioè dopo il loro effettivo svolgimento. Le prestazioni, una volta comunicate attraverso la piattaforma delle prestazioni occasionali, vengono disposte per il pagamento e non possono essere modificate