Crediti di imposta per sostenere le edicole italiane. Stanziati 30 milioni € fino al 2020
Scade il: 30 Settembre 2020
Pubblicato il 2019-08-05
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Con l’articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è stato riconosciuto, per gli anni 2019 e 2020, un credito di imposta agli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, nel limite di spesa di 13 milioni di euro per l’anno 2019 e di 17 milioni di euro per l’anno 2020.
Il DPCM 31 maggio 2019, stabilisce le disposizioni applicative del credito d’imposta.
Credito di imposta edicole: Chi può accedere al beneficio
Il credito di imposta è destinato a:
- punti vendita esclusivi, ossia esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
- punti vendita non esclusivi, ossia esercenti attività commerciali di vendita di merci abilitati alla vendita di quotidiani o periodici alle condizioni stabilite dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, a condizione che la predetta attività commerciale rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.
Sono ammessi al beneficio i soggetti con:
- sede legale in uno Stato dell'unione europea o nello Spazio economico europeo
- residenza fiscale in Italia ovvero stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l'attività commerciale cui sono correlati i benefici
- indicazione nel registro imprese dei codici di attività ATECO indicati nel DPCM 31 maggio 2019 quali:
- rivendite di generi di monopolio (codice 47.26)
- rivendite di carburante e di oli minerali (codice 47.30);
- bar, inclusi quelli posti nelle aree di servizio delle autostrade e all’interno di stazioni ferroviarie, aereoportuali e marittime (codice 56.3)
- strutture di vendita non specialistiche (codice 47.1);
- esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di mq. 120 (codice 47.61)
Credito di imposta edicole: Come e quando presentare la domanda
Gli esercenti che intendono accedere al beneficio possono presentare domanda al Dipartimento tra il 1° settembre ed il 30 settembre di ciascuno dei due anni cui si riferisce il credito d'imposta utilizzando un’apposita procedura informatica realizzata all’interno del portale www.impresainungiorno.gov.it.(L'applicativo al 05/08/2019 non è stato ancora rilasciato)
Credito di imposta edicole: Calcolo del credito
Il credito di imposta è parametrato agli importi pagati dal titolare del singolo punto vendita per i locali in cui si esercita la vendita, nell'anno precedente a quello della domanda di accesso al credito d'imposta, con riferimento alle seguenti voci:
- imposta municipale unica (IMU);
- tassa per i servizi indivisibili (TASI);
- canone per l'occupazione di suolo pubblico (COSAP);
- tassa sui rifiuti (TARI);
- spese per locazione, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), a condizione che l'esercente operi come unico punto vendita esclusivo nel territorio comunale.
Per i punti vendita non esclusivi le suddette voci sono commisurate per punto vendita al rapporto tra i ricavi provenienti dalla vendita di giornali, riviste e periodici al lordo di quanto dovuto ai fornitori e i ricavi complessivi.
Il credito è riconosciuto nella misura massima di 2.000 euro per ciascun esercente, nel rispetto dei limiti di cui al Regolamento UE sugli aiuti di stato de minimis (n. 1407/2013).
L’elenco dei soggetti con il relativo importo di credito spettante sarà pubblicato su questo sito entro il 31 dicembre di ciascuno dei due anni cui si riferisce il beneficio.
Credito di imposta edicole: Utilizzo del credito
Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari.
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