16.571 tirocini pagati dalla Regione Sicilia per giovani fino a 35 anni grazie a Garanzia Giovani 2


Pubblicato il 2021-01-22

Autore: Dott. Adriano Butera - Dottore Commercialista e Revisore Legale


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Con l' Avviso della Misura 5 del PAR Sicilia di Garanzia Giovani-II fase, pubblicato sulla GURS del 24/12/2020, la Regione Sicilia, come già sperimentato con Garanzia Giovani 2016  intende perseguire l’obiettivo di favorire la realizzazione dei tirocini extracurriculari e quindi favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

Lo stanziamento delle risorse finanziarie consentirà il rimborso delle attività di promozione nonché il rimborso dell’indennità di tirocinio in favore dei tirocinanti.

Ai fini dell’attuazione dei tirocini extracurriculari di cui al presente avviso, la Regione Siciliana mette a disposizione uno stanziamento di risorse complessivamente pari ad 58.000.000 €

Chi sono i giovani che posso svolgere i tirocini finanziati da Garazia Giovani 2?

Sono destinatari del presente avviso:

1) I NEET (Not in Education, Employment or Training,) in possesso dei seguenti requisiti:

  • età compresa tra i 18 e 29 al momento della registrazione al portale nazionale o regionale;
  • essere residenti in una delle Regioni italiane, ammissibili all'Iniziativa per l'Occupazione Giovanile (IOG) e nella Provincia Autonoma di Trento;
  • essere disoccupati ai sensi del combinato disposto dell’art. 19 del d.lgs. n. 150/2015 e s.m.i. dell’art.4, co. 15-quater del d.l. n. 4/2019;
  • non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari);
  • non essere inseriti in alcun corso di formazione compresi quelli di aggiornamento per l’esercizio della professione o per il mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine professionale;
  • non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare in quanto misura formativa.

La verifica del possesso dei suddetti requisiti viene effettuata: 

  • al momento della presa in carico, in occasione della quale l’operatore del CPI verifica che il giovane abbia un’età inferiore a 30 anni, che non sia in formazione/istruzione e che sia disoccupato. Qualora al momento della presa in carico il giovane non rispetti più il requisito dell’età anagrafica, ma che lo stesso era rispettato al momento dell’adesione al portale nazionale o regionale, l’operatore verificherà anche gli altri due requisiti (formazione/istruzione e che sia disoccupato) con riferimento sia a quest’ultimo momento che al momento della presa in carico;
  • al momento dell’avvio del servizio o della misura di politica attiva, qualora siano trascorsi più di 60 giorni tra la presa in carico e l’avvio. La realizzazione dei percorsi di cui al presente avviso per i destinatari di cui sopra (NEET) sarà finanziata a valere dell’Asse 1 fino ad esaurimento delle risorse. 

2) I NON NEET in possesso dei seguenti requisiti:

  • età compresa tra i 18 e i 35 non compiuti;
  • Disoccupati ai sensi del combinato disposto dell’art. 19 del d.lgs. n. 150/2015 e dell’art.4, co. 15-quater del d.l. n. 4/2019 (circolare ANPAL n. 1/2019);
  • Residenti nelle Regioni meno sviluppate e in transizione (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

La realizzazione dei percorsi di cui al presente avviso per i destinatari di cui sopra (NON NEET) sarà finanziata a valere dell’Asse 1 bis fino ad esaurimento delle risorse.

Per l'asse 1 (dedicato ai NEET) la dotazione finanziaria ammonta a 13.000.000 € e finanzierà 3.714 tirocini.

Per l'asse 1 bis (dedicato ai Non NEET) la dotazione finanziaria ammonta a 45.000.000 € e finanzierà 12.857 tirocini.

A pena di inammissibilità al Programma è necessario che i giovani destinatari posseggano i seguenti requisiti oggettivi:

  • aver aderito al Programma Garanzia Giovani II fase e aver stipulato apposito Patto di servizio (di seguito “PdS”) per il tramite del Centro per l’Impiego regionale di competenza- misura 1B.
  • non aver avuto già accesso ai benefici di cui alle politiche della misura 5 -1fase di Garanzia Giovani.
  • non essere stato avviato ai percorsi di tirocinio nell’ambito dell’intervento promosso dalla Regione Sicilia  “POR FSE Sicilia 2014-2020, Asse I - Occupazione, O.S. 8.1 - 8.5 Azioni 8.1.1 e 8.1.5 Approvazione Disposizioni Attuative per la realizzazione di Tirocini Extracurriculari. Avviso 22/2018

I destinatari della misura inoltre non potranno scegliere soggetti promotori e svolgere il percorso formativo individuale presso soggetti ospitanti con i quali vi siano rapporti di parentela e/o affinità entro il terzo grado.
 

Chi sono i beneficiari della Misura 5  di Garanzia Giovani 2?

Gli Enti promotori, beneficiari del presente avviso, chiamati a svolgere i servizi tra tirocinanti e soggetti ospitanti, possono essere soggetti pubblici o privati che siano regolarmente accreditati dalla Regione siciliana per lo svolgimento di servizi per il lavoro.

Il medesimo soggetto proponente non può fungere, in relazione ad uno stesso tirocinio, da soggetto promotore e da soggetto ospitante.

Ciascun Ente potrà presentare un’unica istanza e nella stessa dovrà indicare l’importo della sovvenzione richiesta e, altresì, indicare gli ambiti professionali nei quali intenda promuovere i tirocini. Le attività di promozione e attivazione dei tirocini, nei limiti del numero che verrà indicato in istanza, potranno essere svolte dai beneficiari fino ad esaurimento dell’importo della sovvenzione ammessa.

A pena di inammissibilità dell’istanza gli enti promotori dovranno dimostrare il possesso dei seguenti ulteriori requisiti soggettivi:

  • dimostrare la disponibilità di una sede operativa accreditata nel territorio della Regione Siciliana, per lo svolgimento dei servizi per il lavoro;
  • saranno comunque ammesse le candidature, inoltrate da Enti che abbiano già presentato regolare domanda di autorizzazione presso i competenti Uffici, fatto salvo il verificarsi della condizione necessaria all’accesso alla misura, costituita dall’esito positivo della relativa procedura di accreditamento della sede;
  • non devono versare in situazione di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o altra situazione liquidators, anche volontaria (salve le eccezioni di legge);
  • gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non devono aver subito condanne da parte dell’Autorita Giudiziaria penale - anche non definitive - per delitti considerati all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; e non devono essere sottoposti alle misure di prevenzione od ostative previste rispettivamente all'art. 6 ed all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
  • devono essere in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi in materia di contributi previdenziali e assistenziali (DURC regolare).

I soggetti attuatori sono, oltre agli enti promotori che verranno selezionati con il presente avviso, sono:

  • Centri per l’impiego. I centri per l’impiego costituiscono le strutture regionali periferiche attraverso le quali il Dipartimento del lavoro, dell’impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative esercita le proprie competenze in materia di attuazione delle politiche attive del lavoro tra cui i tirocini. Nell’ambito del presente avviso, i CPI svolgeranno un ruolo attivo di promozione e di mediazione con gli altri soggetti coinvolti nell’attuazione della misura, nonché una funzione di gestione, monitoraggio nelle fasi di esecuzione della politica attiva.
  • Soggetti ospitanti. Soggetti ospitanti sono privati, persone fisiche o giuridiche, presso le quali verranno realizzati i tirocini ed i relativi progetti formativi individuali (di seguito “PFI”). Tali soggetti potranno partecipare spontaneamente e dunque non esclusivamente per il tramite degli enti promotori, dichiarando al CPI competente per territorio la propria disponibilità ad ospitare i tirocinanti. 

Quali requisiti deve dimostrare l'azienda ospitante?

A pena di invalidità del tirocinio e dunque del mancato riconoscimento della relativa spesa, il soggetto ospitante dovrà possedere i seguenti requisiti:

  • avere almeno una sede operativa sul territorio siciliano;
  • essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e smi;
  • essere in regola con le norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008;
  • non avere procedure di CIG straordinaria, ordinaria o in deroga in corso oppure ricorso al Fondo di Integrazione Salariale o a Fondi bilaterali per il sostegno al reddito, per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedano tale possibilità, e salvo il caso in cui siano in corso contratti di solidarietà di tipo “espansivo”;
  • non avere effettuato licenziamenti, nella medesima unità operativa, nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, salvo che per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, per lavoratori con mansioni equivalenti a quelle oggetto del PFI;
  • non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali.
  • Non possono costituire soggetti ospitanti gli studi o le associazioni di professionisti appartenenti ad albi professionali per tirocini aventi ad oggetto lo svolgimento di attività tipiche ovvero riservate alla professione.

La misura è finalizzata all’attivazione di percorsi che prevedono un periodo di formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro, al fine di favorire l’inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro di giovani disoccupati e/o inoccupati, agevolando le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro.
L’attuazione della misura avverrà attraverso le seguenti attività:

  • Promozione del tirocinio; Assistenza e accompagnamento nella definizione del progetto formativo (PFI) legato all’attivazione dei percorsi di tirocinio;
  • Riconoscimento dell’indennità al giovane che partecipa a un percorso di tirocinio;
  • Validazione/certificazione delle competenze acquisite;
  • Promozione dell’inserimento occupazionale dei giovani che concludono con successo il percorso.

Quanto dura il periodo di tirocinio con Garanzia giovani 2 ?

Il tirocinio ha durata 6 mesi ovvero 180 giorni solari. Nel Piano Finanziario dovrà essere indicato il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante sarà tenuto ad osservare, il tetto minimo e massimo di ore settimanali è fissato rispettivamente in 24 e 30 ore. Il monte ore settimanale non potrà comunque essere superiore a quanto previsto nel CCNL adottato dall’azienda ospitante, in riferimento alle attività oggetto del percorso formativo. Nel caso in cui il tirocinio sia svolto da disabili o da persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91 la durata massima è estesa a 12 mesi (365 giorni solari).

Il tirocinio dovrà essere avviato entro e non oltre 120 giorni dalla sottoscrizione del patto di servizio indicante la misura 5.

Quali sono le modalità e termini per la presentazione delle istanze?

Le candidature per questa prima finestra dovranno essere presentate entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso in GURS avvenuta il 24/12/2020. Per la presentazione della candidatura occorre inviare tramite la piattaforma dedicata su CIAPIWEB l’istanza di partecipazione al presente avviso, firmata dal legale rappresentante del Soggetto proponente (Allegato 2). Nell’istanza dovrà essere indicato l’importo della sovvenzione richiesto a finanziamento

La fase di istruttoria, tesa a verificare la ricevibilità e l’ammissibilità delle istanze pervenute, verrà effettuata dal Servizio VII- Politiche giovanili, occupazione giovanile, mobilità nazionale e transazionale oppure, se ritenuto opportuno, da una Commissione interna appositamente nominata con Decreto Dirigente Generale

Per leggere il bando e scaricare tutti gli allegati clicca qui

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