Possibile richiedere entro il 30/09 l'esonero dei contributi previdenziali 2021 per artigiani, commercianti e professionisti.
Scade il: 30 Settembre 2021
Pubblicato il 2021-08-26
Autore: Dott. Adriano Butera - Dottore Commercialista e Revisore Legale
Con l’articolo 1, comma 20, L. 178/2020 della Legge di bilancio 2021,per attenuare gli effetti della crisi connessa all’emergenza da Covid-19, ha previsto un esonero parziale dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps e dai professionisti iscritti alle Casse private , nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua.
Quali sono i requisiti per poter chiedere l'esonero dei contributi previdenziali?
Secondo quanto previsto, l’esonero dal pagamento previdenziale spetta ai lavoratori:
- che hanno percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro
- che hanno subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.
- che abbiano il DURC regolare alla data del 31 ottobre 2021
Questi requisiti non sono richiesti se l’attività è stata avviata nel corso del 2020.
Quali lavoratori possono chiedere l'esonero dei contributi previdenziali?
Rispettati i requisiti visti i potenziali beneficiari dell'esonero contributivo sono:
- Lavoratori iscritti alle gestioni speciali dell’AGO – gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri – e lavoratori iscritti alla Gestione separata e che dichiarano redditi ai sensi dell’articolo 53, comma 1, Tuir. Sono compresi i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato.
- Professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. 509/1994 (a mero titolo esemplificativo: Inarcassa, Cassa forense, Cassa Dottori Commercialisti, ENPACL, EPAP, ENPAB ecc.) e D.Lgs. 103/1996.
Chi NON può richiedere l'esonero contributivo?
Non potranno richiedere l'esonero contributivo i soggetti che siano già:
- Titolari di contratto di lavoro subordinato (per il periodo oggetto di esonero), con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità.
- Titolari di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità o altro emolumento che risponda alle medesime finalità.
Come si compila il modello di domanda per l'esonero contributivo?
Modello di domanda per l'esonero contributivo presente sul cassetto previdenziale INPS Artigiani Commercianti sarà così impostato:
Il richiedente dichiara di essere iscritto/a alla gestione di riferimento per ARTIGIANI COMMERCIANTI L'impresa o società** per la quale è attualmente iscritto alla gestione previdenziale degli artigiani o dei commercianti è la seguente:
posizione:
Codice Fiscale dell'impresa o della società*: *Campo obbligatorio
(**Nel caso di partecipazione del soggetto beneficiario dell'esonero in più società, sarà dichiarato il codice fiscale della società nella quale è esercitata in modo prevalente l'attività e per la quale dovrà essere verificato il requisito del calo di fatturato.)
Il richiedente chiede l'ammissione all'agevolazione prevista dall'articolo 1, commi da 20 a 22bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, del 17 maggio 2021, pubblicato sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in data 27 luglio 2021 per l'esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali per l'anno 2021.
Il richiedente dichiara ai sensi degli articoli 38, 46, 47 e 48 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, di essere in possesso dei seguenti requisiti :
Si precisa che i campi alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), o), p) sono obbligatori mentre quanto indicato alla lettera n) andrà compilato solo dal richiedente non obbligato al contributo minimale ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990.
a) di non essere titolare di pensione diretta, diversa dall'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge n. 222 del 1984;
b) di non essere titolare di rapporto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
c) di non aver presentato per il medesimo fine domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria;
d) di aver conseguito nell'anno di imposta 2019 un reddito complessivo di lavoro non superiore a 50.000 euro o, in alternativa, di avere avviato l'attività che comporta l'obbligo di iscrizione alla gestione nel corso del 2020; e) che l'impresa di riferimento ha subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019 o, in alternativa, di avere avviato l'attività nel corso del 2020; f) di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria;
g) che l'attività svolta ha il codice Ateco 2007:
h) che la dimensione aziendale è la seguente:
Le quattro opzioni sono alternative Microimpresa[2] Piccola impresa[3] Media impresa[4] Grande impresa[5]
i) data fine esercizio finanziario:
l) che in conformità a quanto previsto dalla sezione 3.1 dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020) 1863), "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19", così come modificata dalle Comunicazioni della Commissione europea del 3 aprile 2020 (C(2020) 2215), dell'8 maggio 2020 (C(2020) 3156), del 29 giugno 2020 (C(2020) 4509), del 13 ottobre 2020 (C(2020) 7127) e del 28 gennaio 2021 (C(2021) 564):
l1) l'impresa non si trovava in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) alla data del 31 dicembre 2019; oppure
l2) l'impresa è una microimpresa o piccola impresa (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) già in difficoltà al 31 dicembre 2019, non soggetta a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e che non ha percepito aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.
m) che l'importo complessivo dell'esonero contributivo per il quale viene presentata domanda non determina il superamento del limite individuale di aiuti concedibili fissato dalla sezione 3.1 dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020) 1863), "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19", così come modificata dalle Comunicazioni della Commissione europea del 3 aprile 2020 (C(2020) 2215), dell'8 maggio 2020 (C(2020) 3156) , del 29 giugno 2020 (C(2020) 4509), del 13 ottobre 2020 (C(2020) 7127) e del 28 gennaio 2021 (C(2021) 564);
n) di essere iscritto alla gestione speciale degli esercenti attività commerciali dell'AGO non obbligati al contributo minimale ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990.
Dichiaro il reddito prodotto per l'anno di imposta 2020 e la quantificazione alla contribuzione dovuta per l'anno di imposta 2021:
o) di essere consapevole che la domanda sarà accolta fino a concorrenza delle risorse indicate nell'articolo 1, commi 20-22 bis, della legge n. 178/2020 e successive modificazioni e che l'importo massimo di esonero pari a euro 3.000 annuo (per ogni soggetto) potrà essere oggetto di riproporzionamento in relazione al numero di domande pervenute con conseguente rideterminazione dell'importo autorizzato prima della verifica
p) di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000. Si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'INPS qualsiasi variazione della situazione sopra descritta, consapevole che la mancata o tardiva denuncia delle variazioni intervenute, comporterà, oltre alle responsabilità penali previste dalla legge, il recupero delle somme che risulteranno indebitamente percepite.
NOTA L'importo dell'esonero contributivo riconosciuto può ammontare ad un massimo complessivo individuale di euro: 3.000,00. L'INPS si riserva di comunicare la diminuzione dell'importo concesso, qualora, alla scadenza dei termini per la presentazione delle istanze, risulti essere stato superato il massimale complessivo di spesa previsto dall'articolo 1, commi da 20 a 22bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Quando scade la domanda per richiedere l'esonero contributivo?
Per gli Artigiani, i commercianti, IAP e coltivatori direttii la domanda di esonero, come indicato nel messaggio 29 luglio 2021, n. 2761, dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2021, attraverso distinti modelli che sono già disponibili sul cassetto pervidenziale INPS.
Per i professionisti(non iscritti all'INPS) invece la domanda di esonero dovrà essere presentata entro il 31 ottobre 2021, direttamente sui portali delle casse di appartenenza