Avvisi bonari senza pagare le sanzioni: arriva l'agevolazione per le partite IVA
Pubblicato il 2021-10-20
Autore: Dott. Adriano Butera - Dottore Commercialista e Revisore Legale
Diventa operativa la misura agevolativa prevista dal decreto “Sostegni” con la quale si può provvedere a pagare gli avvisi bonari con il solo pagamento delle imposte, degli interessi e dei contributi previdenziali,senza le eventuali sanzioni.
Questa agevolazione potrà essere fruita dalle partite Iva con delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 21 dicembre 2018.
Chi può usufruire dell'annullamento della sanzione prevista dal decreto "sostegni"?
La misura di sostegno, introdotta dall’articolo 5 del Dl n. 41/2021, è rivolta agli operatori economici:
- con partita Iva attiva al 23 marzo 2021
- che, a seguito della pandemia, hanno subìto nel 2020 un calo del volume d’affari maggiore del 30% rispetto all’anno d’imposta precedente. Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva, si considera, in luogo del volume d’affari, l'ammontare dei ricavi e compensi che risulta dalle dichiarazioni dei redditi presentate per gli anni d’imposta 2019 e 2020.
Il contribuente che intende accettare la proposta di definizione inviata dall’Agenzia, perfeziona la procedura pagando la cifra richiesta secondo le modalità e i termini previsti per la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici, cioè versando le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario, anche tramite rateizzazione (articoli 2 e 3-bis, Dlgs n. 462/1997).
In cosa consiste nel dettaglio l'agevolazione?
L’agevolazione sarà consentita per il pagamento degli “avvisi bonari”, emessi dall’Agenzia a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni eseguito in base ai dati delle dichiarazioni e a quelli in possesso dell’anagrafe tributaria (articolo 36-bis, Dpr n. 600/1973 e articolo 54-bis, Dpr n. 633/1972). In particolare, oggetto della definizione sono le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delledichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 21 dicembre 2018
- per il periodo d’imposta 2017 la definizione si applica alle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2020, non inviate per effetto della sospensione
- per il periodo d’imposta 2018 riguarda le comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2021.
Il provvedimento di oggi precisa che l’efficacia della definizione è subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle sezioni “Aiuti di importo limitato” e “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, e successive modificazioni.
Per attestare il rispetto dei predetti limiti e condizioni, i contribuenti che intendono accettare la proposta di definizione sono tenuti a presentare l’autodichiarazione (articolo 1, commi 14 e 15, del Dl n. 41/2021) che attesti il rispetto di tali limiti, entro il 31 dicembre 2021. Nel caso in cui la proposta di definizione agevolata non sia ricevuta dal contribuente in tempo utile per rispettare il predetto termine del 31 dicembre 2021, l’autodichiarazione può essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento delle somme dovute o della prima rata.